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Ordinanza — n. 546/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as moot due to voluntary payment under new regularization procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 546/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax dispute moot because the taxpayer voluntarily adopted a simplified regularization procedure and paid the owed amounts. The Agency of Revenue argued for the annulment of a prior administrative sanction regarding deductible costs, but the taxpayer had already remedied the formal omissions. Consequently, the court ruled that the subject matter of the controversy ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 9 D.L. n. 119/2018; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a taxpayer voluntarily adopts a simplified regularization procedure and pays the owed amounts, the subject matter of the tax controversy ceases to exist, rendering the judicial proceedings moot.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax regularization procedure cessation of controversy mootness in tax litigation voluntary payment of tax simplified compliance procedure deduzione per spese rettifica delle detrazioni franchigie fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9 D.L. n. 119/2018
ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle irregolarità formali prevista dall’art. 9 del sopravvenuto D.L.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 110 D.P.R. n. 917/1986
471 del 1997 per inosservanza dell’adempimento imposto dall’art. 110, comma 11, del D.P.R.
Art. 8 D.Lgs. n. 471/1997
provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 8, comma 3- bis, del D.
Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997
471 del 1997 e dell’art. 13 del D.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 321/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -ricorrente- contro METALTRONICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via della Mercede n. 11 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Sinisi e Annamaria Sculli, dai quali è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4747/4/15 depositata l’11 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA E

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Direzione Provinciale II di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava alla Metaltronica s.p.a. provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 8, comma 3- bis, del D. Lgs. n. 471 del 1997 per inosservanza dell’adempimento imposto dall’art. 110, comma 11, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) ai fini della deducibilità dei costi inerenti ad operazioni commerciali da essa intrattenute negli anni 2003, 2004 e 2005 con imprese domiciliate in Stati a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cd. black list , e più in particolare per aver omesso di indicare separatamente i predetti costi nel quadro RF delle dichiarazioni dei redditi relative ai corrispondenti periodi d’imposta.

2. La prefata società impugnava tale provvedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che in accoglimento del suo ricorso annullava la sanzione irrogata.

3. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 4747/4/15 dell’11 settembre 2015, rigettava l’appello erariale, ritenendo che l’omissione contestata dall’Ufficio fosse stata sanata dalla contribuente mediante la presentazione di dichiarazioni integrative ex art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998.

4. Contro questa sentenza, notificata il 19 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono state denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 110 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), dell’art. 8, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

5. La Metaltronica s.p.a. ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria illustrativa con la quale hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, rendendo noto che nelle more del giudizio la Metaltronica s.p.a. ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle irregolarità formali prevista dall’art. 9 del sopravvenuto D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e provveduto al pagamento di quanto dovuto in base a tale norma.

8. L’istanza merita di essere accolta, emergendo dalle concordi allegazioni delle parti che la contribuente si è avvalsa della procedura di regolarizzazione di cui sopra, versando le somme all’uopo dovute, e che già in precedenza essa, mediante la presentazione di dichiarazioni integrative ex art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, aveva rimosso le omissioni formali contestate dall’Ufficio.

9. Ricorrendo, pertanto, le condizioni richieste dal comma 3 dell’art. 9 sopra citato per il perfezionamento della regolarizzazione, la materia del contendere deve ritenersi cessata.

10. Le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti, avuto riguardo alle peculiari modalità di definizione del contenzioso.

11. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ( Testo Unico delle spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (originaria inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e inoltre la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria