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Ordinanza Interlocutoria — n. 540/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to clarify if revocation ruling affects current tax dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 540/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to another role to clarify the scope of a request for cessation of the subject matter. The Agency of Revenue argued that a recent revocation ruling by a Sicilian tribunal should end the dispute, while the opposing parties did not appear. The court determined the Sicilian ruling concerned a different tribunal and thus did not directly address the current Campania judgment, necessitating further clarification from the applicant.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a party requests cessation of the subject matter based on a revocation ruling, the court must verify if that ruling concerns the same judgment under review; if the organs differ, the request requires clarification to determine its applicability to the current proceedings.

Parole chiave

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cessazione materia contendere ricorso revocazione organo diverso rinvio ad altro ruolo clausola di cessazione sospensione della riscossione fiscale opposizione al precetto esecutivo revoca della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4623/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MOSCHILLO SAVERIO -intimato- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania SEZ.DIST.SALERNO n.5681/2021 depositata i l 08/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. dist.Salerno (hinc: CTR), con la sentenza n. 5681/2021 depositata in data 08/07/2021, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 6/2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino aveva accolto il ricorso proposto dal sig. Saverio Moschillo contro un avviso di intimazione di pagamento.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.

3. La parte intimata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione non si sono costituite.

4. Con istanza depositata in data 15/03/2023 la ricorrente ha chiesto quanto di seguito riportato: «Si rappresenta che con sentenza che si deposita la CTR Sicilia ha accolto il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia basato sulle medesime ragioni poste a fondamento del ricorso per cassazione. Pertanto, si chiede a codesta Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere.». Considerato che:

1. La sentenza prodotta dalla parte ricorrente allegata all’istanza depositata in data 15/03/2023 (con l’indicazione in epigrafe del numero del presente fascicolo) è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, cioè da un organo diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata nel presente giudizio. Lapronuncia di revocazione non riguarda, quindi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5681/2021.

2. È pertanto necessario chiedere chiarimenti alla parte ricorrente circa l’istanza di cessazione della materia del contendere e cioè se quest’ultima sia riferita al presente giudizio (da cui l’esigenza del deposito dell’eventuale pronuncia riferita alla sentenza impugnata) ovvero se detta istanza debba ritenersi riferita ad altro fascicolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa ad altro ruolo. Invita la ricorrente a chiarire se l’istanza di cessazione della materia del contendere riguardi il presente fascicolo, con le conseguenti integrazioni. Assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, il 07/11/2024 e a seguito di ri