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Ordinanza — n. 534/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses Revenue Agency appeal regarding tax registration on related party transactions. The court rejects the suspension argument and upholds the lower court's decision. The court rules that the tax must be calculated solely on the registered act, not related transactions. The decision confirms the annulment of the requalification act affects the current tax assessment. The court finds the lower court's choice to proceed without suspension was legally correct. The judgment clarifies the application of the amended tax registration law to pending cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 534/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against the lower court's decision regarding a tax registration on a corporate branch transfer. The Agency argued that the proceedings should have been suspended pending the resolution of a related constitutional issue, while the taxpayer contended the tax base should include related party transactions. The court ruled that the suspension requirement was not met because the underlying requalification act had already been annulled by the Supreme Court, rendering the tax calculation based on related transactions legally invalid. Consequently, the lower court's decision to proceed with the judgment was upheld, confirming the tax must be determined solely on the registered act.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 20 D.P.R. n. 131/1986: In tax proceedings, a judge may proceed without suspending the case when the prerequisite act has already been definitively annulled by a higher court, as the annulment renders the tax assessment based on related transactions void.

Parole chiave

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tax registration proceedings suspension of litigation related party transactions annulment of requalification judicial precedent application tax base determination concurrent litigation cessione di azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (1 - violazione e falsa applicazione dell’art. 295, comma 1-bis cod.
Art. 337, second comma, c.p.c.
Tuttavia, qualora tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità deve disporsi la sospensione qualora la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre opera la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, cod.
Art. 20 D.P.R. n. 131/1986
civ., in quanto ha ritenuto che la controversia potesse decidersi in considerazione della modifica legislativa e delle decisioni della Corte Costituzionaleche hanno riguardato l’art. 20 Tur.
Art. 1, comma 1084, Legge 145/2018
Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della già adottata decisione (citata) circa la portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n.
Art. 1, comma 87, Legge 205/2017
Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della già adottata decisione (citata) circa la portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n.
art. 295 cod. proc. civ
La CTR non ha sospeso il giudizio, ex art. 295 cod. proc. civ., in quanto ha ritenuto che la controversia potesse decidersi in considerazione della modifica legislativa e delle decisioni della Corte Costituzionaleche hanno riguardato l’art.
art. 295 c.p
ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (1 - violazione e falsa applicazione dell’art. 295, comma 1-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 2942 del 31/01/2024
Sez. 5, Sentenza n. 7952 del 25/03/2024
Cassazione ord. n. 40949 del 2021
20 Tur, separatamente impugnato, è stato definitivamente annullato da Cassazione ord. n. 40949 del 2021 (in ric.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12870/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro IMS SPA,rappresentata e difesa dall’Avv. FIORI GIANLUIGI (FRIGLG62A25I827O; PEC gianluigi.fiori@crema.pecavvocati.it) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2517/2020 depositata il 02/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente ed annullato l’avviso di liquidazione d i maggiore imposta di registro su rettifica di valore di ramo aziendale asseritamente ceduto per effetto di negozi collegati e riqualificati dall’Ufficio ex art. 20 Tur.

2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (1 - violazione e falsa applicazione dell’art. 295, comma 1-bis cod. proc. civ. e art. 42 d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nonché violazione degli art. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.);

3. resiste con controricorso, integrato anche da successiva memoria, la contribuente che chiedeil rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è infondato e deve respingersi; l e spese del grado di legittimità e dei giudizi di merito possono compensarsi interamente, in considerazione del consolidamento della legislazione e della giurisprudenza della Cassazione, in materia, solo dopo la proposizione del ricorso.

2. La CTR non ha sospeso il giudizio, ex art. 295 cod. proc. civ., in quanto ha ritenuto che la controversia potesse decidersi in considerazione della modifica legislativa e delle decisioni della Corte Costituzionaleche hanno riguardato l’art. 20 Tur. Nel processo tributario deve applicarsi la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. («La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico- giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati» (Sez. 5- , Ordinanza n. 2942 del 31/01/2024, Rv. 670254 - 01) .

Tuttavia, qualora tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità deve disporsi la sospensione qualora la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre opera la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato – nel nostro caso con la lite pendente in cassazione - (« Nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata», Sez. 5 - , Sentenza n. 7952 del 25/03/2024, Rv. 670856 -01).

Conseguentemente corretta e motivata risulta la scelta della CTR di proseguire nel giudizio. Comunque, l’atto di riqualificazione ex art. 20 Tur, separatamente impugnato, è stato definitivamente annullato da Cassazione ord. n. 40949 del 2021 (in ric. n. 390/15 rg.) , il che supera alla radice qualsiasi problema di sospensione ex art. 295, cod. proc. civ., trattandosi di atto presupposto a quello oggi in giudizio. Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della già adottata decisione (citata) circa la portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ritenendo applicabile l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti.

Si tratta di decisione di annullamento dell’atto di riqualificazione ex art. 20 cit., atteso che l'imposta di registro avrebbe dovuto essere determinata dall'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento all’atto registratoe non anche ad atti collegati nell’ambito di una operazione unitaria. Tutto ciò posto, la così dichiarata illegittimità dell’atto da ultimo menzionato non può non travolgere l’atto di rideterminazione del valore del ramo aziendale asseritamente ceduto con l’operazione riqualificata, oggetto specifico del presente giudizio