Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to surging lack of interest in proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer demonstrated a lack of interest in continuing the litigation. The taxpayer submitted documentation proving payments related to tax debt cancellation, which the court accepted as evidence of disinterest. Consequently, the appeal against the regional commission's rejection of the tax assessment was dismissed without further ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; Art. 380-bis c.p.c.: The court extinguishes the proceedings when the taxpayer demonstrates a lack of interest in their continuation, regardless of the administrative authority's position on the submitted documentation.
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onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 914-2016, proposto da: AZIENDA AGRICOLA “IL DESTRIERO” DI ROSSANO Maria C. s.n.c. (c.f. 02000501201), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via G. Mazzini n. 8, presso lo studio dell’avv. Eugenio della Valle,dal quale è rappresentata e difesa - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 1125/20/2015della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 25.05.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò all’Azienda Agricola “Il Destriero” di Rossano Maria C. snc l’avviso d’accertamento, con cui, relativamente Operaz. Sogg. inesistenti – Prova –Configurabilità– Sopraggiunta carenza di interesse -Estinzione RGN 914/2016 Consigliere rel. Federici all’anno d’imposta 2007, recuperò maggior imponibile ai fini Iva e Irap. L’atto impositivo era stato fondato su elementi, raccolti in sede di verifica, da cui emergeva, secondo la prospettazione erariale, che le fatture emesse nei confronti della ricorrente da Manco Luciano, esercente attività di addestramento di cavalli,fossero riferibili ad operazioni inesistenti.
La società, che contestava gli addebiti dell’ufficio, impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che con sentenza n. 819/01/2014 respinse il ricorso. L’appello con cui la società instò sulle proprie ragioni, fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.Il giudice regionale ritenne che gli elementi presuntivi apprezzati dall’ufficio (disconoscimento delle fatture da parte del fornitore delle prestazioni, anomala modalità di pagamento in contanti, mancata produzione delle scritture contabili, assenza di un contratto scritto avente ad oggetto le prestazioni fatturate) costituivano elementi precisi a supporto delle contestazioni elevate dall’Agenzia delle entrate.
La società ha censurato la sentenza, invocandone la cassazione, sulla base di tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Sulla controversia è stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata opposta dalla società. Nell’adunanza camerale del 7novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che La contribuenteha denunciato; con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Costituzione, e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 62, d.lgs. n. 546 del 1992.
La sentenza sarebbe viziata quanto al rigetto dell’appello della società in merito al difetto di motivazione della sentenza di primo grado; con il secondo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica o “materialmente” assente, con violazione degli artt.111, comma 6, Costituzione, e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 62, d.lgs. n. 546 del 1992. La pronuncia, laddove rigetta il motivo d’appello con RGN 914/2016 Consigliere rel. Federici cui la società aveva dedotto l’inidoneità degli elementi offerti dall’Ufficio a conforto della inesistenza delle operazioni contestate, sarebbe in parte apparente o illogica, in parte graficamente inesistente; con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 25, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 54, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 62, d.lgs. n. 546 del 1992.
La pronuncia sarebbe viziata laddove, in tema di operazioni inesistenti, non avrebbe fatto buon governo delle regole di riparto dell’onere probatorio. Preliminarmente occorre evidenziare che la società ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di aver definito la controversia ai sensi dell’art. 6,d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, come già peraltro dichiarato con precedente memoria. A tal fine ha depositato copia della documentazione, attestante anche i pagamenti. Sebbene dalla documentazione, afferente la rottamazione di cartelle esattoriali, non si evinca il collegamento di queste con l’avviso d’accertamento impugnato, né risulta che l’amministrazione finanziaria abbia preso posizione sulla suddetta documentazione, finalizzata a definire il rapporto d’imposta in via agevolata, è indiscutibile che la contribuente abbia in ogni caso dimostrato il suo disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
La causa va dunque estinta per sopraggiunta carenza di interesse alla sua prosecuzione. Nulla va disposto in ordine alle spese, che restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dispone che le spes