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Ordinanza Interlocutoria — n. 496/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of necessary co-litigation integration against a partner company in tax disputes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 496/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the main appeal and accepted the incidental appeal, ordering the integration of the partner company Ecofirenze s.r.l. into the proceedings. The primary parties argued against the tax assessment, but the court found the partner company was a necessary co-litigator due to the unitary nature of the tax liability. Consequently, the case was remitted for a new hearing to ensure all necessary parties could participate in the defense.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; In tax litigation involving partnerships, the omission of a necessary co-litigator such as a partner company or liquidator renders the judgment null due to the indivisibility of the tax debt.

Parole chiave

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necessary co-litigation tax unitary liability partner company rights nullity of judgment integration of parties tax appeal procedure mandatory participation rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/07/2016, n. 15566
Cass. 28/07/2016, n. 15748
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 00415/2016 R.G. proposto da: RADDI SILVESTRO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della TOSCANA ROTTAMI di RADDI SILVESTRO S.A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Gian Vito Califano, dall’Avv. Silvia Califano e dall’Avv. Franco Sabatini ed elettivamente domiciliato lo studio di quest’ultimo difensore in Roma, Viale Gorizia n. 14; –ricorrente e controricorrente in via incidentale– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente e ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, n. 988/29/15 depositata il 28/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro, che ha concluso chiedendo IRES IRAP AVVISO DI ACCERTAMENTO dichiararsi inammissibile il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale; preso atto che nessuno è comparso alla pubblica udienza per le parti ricorrente in via principale e controricorrente in via incidentale e che per le stesse valgono le conclusioni di cui al ricorso; udito l’Avv.

Pietro Garofoli dell’Avvocatura generale dello Stato per la controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale Agenzia delle Entrate. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Toscana Rottami di Raddi Silvestro s.a.s. l’avviso di accertamento n. T8B021903616/2012 recuperando a tassazione costi indebitamente dedotti e Iva indebitamente detratta in ragione di un p.v.c. notificato in data 30.5.2012. Veniva, altresì, notificato alla Ecofirenze s.r.l. in qualità di socio accomandante l’avviso di accertamento n. T8B031905498/2013 per il reddito da partecipazione.

2. La Toscana Rottami di Raddi Silvestro s.a.s. e Raddi Silvestro in proprio impugnavano l’avviso di accertamento n. T8B021903616/2012 innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze. La Ecofirenze s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. T8B031905498/2013 innanzi alla medesima Commissione. La Commissione tributaria adita, riuniti i ricorsi, li respingeva con la sentenza n. 969/06/2014 depositata il 28/07/2014.

3. Avverso detta sentenza proponevano appello separatamente la Toscana Rottami di Raddi Silvestro s.a.s. con Raddi Silvestro in proprio e la Ecofirenze s.r.l.. 3.1. La Commissione tributaria regionale di Firenze, con la sentenza 988/29/15 depositata il 28/05/2015 dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Ecofirenze s.r.l. e accoglieva parzialmente l’appello della Toscana Rottami di Raddi Silvestro s.a.s. e da Raddi Silvestro in proprio solo con riguardo alla deducibilità delle spese pubblicitarie, respingendolo nel resto.

4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Toscana Rottami di Raddi Silvestro s.a.s. e Raddi Silvestro in proprio con impugnazione affidata a cinque motivi. 4.1. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a un motivo chiedendo la cassazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto deducibili le spese pubblicitarie della società. La società ricorrente ha depositato controricorso in riferimento al ricorso incidentale.

5. La procura generale ha rassegnato conclusioni chiedendo respingersi il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale.

6. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 29/11/2024. Considerato che:

1. Nei giudizi di primo e di secondo grado, previa riunione dei ricorsi separatamente proposti, era parte in causa anche la Ecofirenze s.r.l. che impugnava il diverso avviso di accertamento notificato alla stessa società in qualità di socio accomandante della Toscana Rottami di Raddi Silvestro s.a.s. (per il reddito da partecipazione accertato a seguito della rettifica operata nei confronti della società). La sentenza della CTR in questa sede impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello della Ecofirenze s.r.l. per difetto di specificità. Nel giudizio di legittimità la società ricorrente non ha notificato il ricorso per cassazione alla Ecofirenze s.r.l..

2. Sussiste, tuttavia, il litisconsorzio necessario ed è necessaria l’integrazione del contraddittorio. 2.1. In tal senso si consideri che: in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dallasocietà di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l'una che gli altri anche se proposto dal socio occulto disocietà di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell'unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi dellesocietà di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari (Cass. 27/07/2016, n.15566).

Ed ancora: in tema di contenzioso tributario, il socio accomandante, quale contribuente e, dunque, soggetto passivo del rapporto tributario, esposto alla definitività dell'atto impositivo, è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento tributario inerente a crediti IVA ed IRAP dellasocietà, i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultima, sussistendo, peraltro, nel relativo giudiziolitisconsorzio necessario con il curatore ed il socioaccomandatario in ragione dell'unitarietà di detto accertamento che è alla base dell'imputazione dei redditi a ciascun socio (Cass. 28/07/2016,n. 15748 ).

3. Per questa ragione occorre assegnarsi termine ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ. e il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ecofirenze s.r.l. assegna il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del