Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic declaration of extinction under Art. 198 of Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a declaration by the Regional Court of Lombardy. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under Law 197/2022 documented the regular conclusion of the dispute, thereby triggering automatic extinction under Article 1, Section 198. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished when the insertion of the case into the prescribed list documents the regular conclusion of the dispute, rendering further litigation unnecessary.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6677/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ARDITI SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato PERINI FRANCESCO, unitamenteall’avvocato ADAMO ENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3100/ 20/ 2021 depositata il 24/08/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 02/01/2025