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Decreto — n. 464/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 464/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished following a procedural ruling by the Regional Court of Piedmont. The lower court determined that the litigation terminated automatically under Article 1, Paragraph 198 of Law No. 197/2022, which mandates extinction when a case is listed for automatic closure without a formal denial. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: The process is extinguished by operation of law when the case is listed for automatic closure, unless parties explicitly request a hearing to contest the extinction.

Parole chiave

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process extinguishment automatic termination Law 197/2022 civil procedure costs allocation tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
190/ 5/ 2019 depositata il 11/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26895/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D'AOSTA ATIVA SPArappresentata e difesa dall’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO unitamente all’ avvocat o PIOZZO DI ROSIGNANO CESARE avverso PROVVEDIMENTO di COMM. TRIB. REG . PIEMONTE n. 190/ 5/ 2019 depositata il 11/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/01/2025