Decreto — n. 459/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9867/2022 R.G. proposto da : MARIANI FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO, 29, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO DANIELE (CHBDNL82A30F205R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGGETTI MARIANNA (FGGMNN81T67G813N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lerappresenta e difende entrambe -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 459/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARIANI FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO, 29, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO DANIELE (CHBDNL82A30F205R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGGETTI MARIANNA (FGGMNN81T67G813N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lerappresenta e difende entrambe -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9867/2022 R.G. proposto da : MARIANI FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO, 29, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO DANIELE (CHBDNL82A30F205R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGGETTI MARIANNA (FGGMNN81T67G813N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lerappresenta e difende entrambe -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.
DEL LAZIO n.4513/2021depositata il 12/10/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e debito. Così deciso in Roma,il