Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following a decree issued by the Regional Court of Lombardy. The lower court ruled that the process terminated automatically because the tax authority's list of closed cases, mandated by the new tax law, indicated the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court held that the procedural requirements for continuation were not met, leading to the mandatory extinction of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic extinction of civil proceedings occurs when the statutory list of closed cases confirms the regular conclusion of the dispute, thereby precluding the parties' request to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8417/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MULTI VESTE ITALY 4 SRL, rappresentata e difesa da ll’avvocato DI IACOVO TONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4886/ 6/ 2016 depositata il 23/09/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/01/2025