Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinct following the Regional Court's ruling that the case was resolved via administrative listing. The tax authority argued that the inclusion of the case in the official list under the 2023 decree proved regular termination without a formal denial. The Court upheld this outcome, ruling that the statutory listing mechanism automatically extinguished the litigation and shifted procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a civil proceeding is extinguished by administrative listing pursuant to the 2023 tax reform decree, the litigation terminates automatically and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14363/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CENTER ITALIA SPA rappresentata e difesa dall’avvocato MAISTO GUGLIELMO unitamente agli avvocati PARONI PINI GIULIA eCERRATO MARCO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 1571/ 1/ 2017 depositata il 08/11/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/01/2