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Ordinanza — n. 411/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation rather than legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 411/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint requested a re-evaluation of factual findings, which is prohibited in a review of law. The lower courts had determined that evidence regarding a rent reduction for 2014 was insufficient due to the lack of a certain date on the private writing. The Court ruled that assessing the weight and reliability of evidence is exclusively the function of the trial judge, not the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it ostensibly alleges a violation of law but actually seeks a re-evaluation of facts, as the assessment of evidence remains the exclusive prerogative of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts prohibited assessment of evidence exclusive trial judge prerogative surreptitious third instance contenzioso tributario deduzione per affitto nelle prestazioni complementari deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 115, 116 c.p.c.
Art. 96, 3^ and 4^ co. c.p.c.
Segue la condanna alle spese che si liquidano come dal dispositivo; considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, deve applicarsi l’art. 96, terzo e quarto comma, cod.
Art. 380-bis c.p.c.
il Consigliere delegato formulava proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
il Consigliere delegato formulava proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; il contribuente chiedeva la decisione e depositava anche memoria di discussione con la riaffermazione della fondatezza del ricorso introduttivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017
(…)», Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019
Sez. U- , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024
(vedi Sez. U- , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21511/2023 R.G. proposto da : SIGNORINI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv.STANISCIA NICOLA (STNNCL59R17H501S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1967/2023 depositata i l 04/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La Corte di giustizia di secondo grado del Lazio ha rigettato l’appello del contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva dichiarato legittima la pretesa dell’Agenzia relativa allalocazione di un immobile;

2. ricorre percassazione il contribuente con un unico articolato motivo di gravame (1-violazione e falsa applicazione degli art. 2699 e 2704, cod. civ., art. 17 e 19, del d.P.R. 131 del 1986 e degli art.115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);

3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso;

4. il Consigliere delegato formulava proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; il contribuente chiedeva la decisione e depositava anche memoria di discussione con la riaffermazione della fondatezza del ricorso introduttivo. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile in quanto con l’unico motivo di ricorso si richiede alla Corte di legittimità una riconsiderazionedegli accertamenti di fatto, non consentita («È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (…)», Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 -01).

I giudici di merito hanno accertato in fatto che non sussiste la prova della riduzione del canone per l’anno 2014, in quanto la scrittura privata non risulta di data certa (per assenza della registrazione, seppurenon obbligatoria) e la richiamata sentenza del Tribunale di Roma (unitamente alla pure richiamata consulenza) non comprova, con certezza , la data della scrittura privata, in quanto la riduzione del canone(per giunta di diversa entità economica) risulta individuata in sentenza nella data di notifica della citazione (23 marzo 2015) non valevole per il 2014.

Si tratta di una evidente valutazione delle prove, questione di merito insindacabile in questa sede: « In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 -01).

2. Segue la condanna alle spese che si liquidano come dal dispositivo; considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, deve applicarsi l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (vedi Sez. U- , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024, Rv. 670894 –01), come previsto dall’art. 380 - bis , terzo comma, cod. proc. civ.: 1.500,00 euro in relazione al terzo comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; 1.000,00 euro in favore della Cassa per le ammende per il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; somme determinate tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale, in considerazione della disciplina normativa e delle decisioni di questa Corte. Raddoppio del contributo unificato, come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna altresì il ricorrente al pagamento di ulteriori 1.500,00 euro e di ulteriorieuro 1.000,00 per la Cassa delle ammende, ex art. 96, 3^ e 4^ co. cpc. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor