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Ordinanza — n. 395/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax payment order, rejecting procedural nullity and apparent reasoning claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 395/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's cassation appeal against a second-instance tax court decision upholding a payment order for Tares. The appellant argued for the nullity of proceedings due to remote hearings and alleged apparent reasoning in the judgment, but the court found these issues precluded or irrelevant. The court ruled that the lower courts adequately addressed the merits and that procedural defects were not established, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 111, sesto comma Cost.; The cassation appeal is inadmissible for defects in the remote hearing procedure if the second-instance discussion occurred with full defense rights, and the claim of apparent reasoning is rejected unless the judgment omits essential legal reasoning or contradicts itself.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal remote hearing validity apparent reasoning defect tax payment order procedural nullity claim tassa di compensazione lite in materia di tariffa opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, cod. proc. civ.
Il Consigliere delegato dal Presidente ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis, cod. proc. civ.; la contribuente ha chiesto la decisione e ha depositato memoria illustrativa nella quale riafferma la fondatezza del ricorso percassazione.
Art. 111, sesto comma, Cost.
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza (terzo motivo del ricorso), questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art.
Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
(in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta:
Art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, deve applicarsi l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. (vedi Sez.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 19579 del 24/07/2018
Sez. 2, Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023
Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022
Sez. U, Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22707/2023 R.G. proposto da : MARRO MADDALENA, rappresentato e difeso dall’Avv. MOSCATIELLO NICOLA (MSCNCL69H13A662P; PEC avv.nicolamoscatiello@pec.giuffrè.it -ricorrente- contro S.T.E.P. S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5213/2023 depositata i l 25/09/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha rigettato l’appello della contribuente con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo avverso l’ingiunzione di pagamento per Tares - Tari 2013, Comune di Cervinara;

2. ricorre per cassazione la contribuente con tre motivi di ricorso, integrati anche da successiva memoria;

3. il concessionario S.T.E.P. è rimasto intimato;

4. Il Consigliere delegato dal Presidente ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis, cod. proc. civ.; la contribuente ha chiesto la decisione e ha depositato memoria illustrativa nella quale riafferma la fondatezza del ricorso percassazione. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo di ricorso la parte sostiene la nullità delle due sentenze di merito in quanto la discussione in primo grado si sarebbe svolta senza l’accoglimento dell’istanza di collegamento da remoto; invece, in secondo grado, la discussione è avvenuta da remoto con la presenza del difensore della contribuente. Deve preliminarmente evidenziarsi che nel ricorso introduttivo non viene indicato il motivo di appello sulla questione (motivo di appello nel quale si sarebbe ad ogni modo convertita la dedotta causa di nullità della prima sentenza); comunque in secondo grado la discussione con i pieni diritti di difesa è avvenuta (da remoto si considera a tutti gli effetti in presenza) e l’eventuale dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado risulta preclusa per l’assenza di motivo di appello sul punto; la questione del resto non risulta rilevabile d’ufficio e la sua – eventuale - violazione non comporterebbe la regressione processuale mediante remissione degli atti al primo grado come prospetta la ricorrente (vedi Sez. 5- , Ordinanza n. 19579 del 24/07/2018, Rv. 649822 – 01 ;

Sez. 2 - ; Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023, Rv. 669280 -01);

3. il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di secondo grado, unitamente a quella di primo grado, in doppia conforme, ha ritenuto notificato regolarmente l’atto prodromico, non impugnato nei termini. L’atto è quello n. 557, notificato il 20 dicembre 2018; la ricorrente ritiene invece insussistente la notifica in quanto avrebbe dovuto notificarsi il successivo atto (sempre n. 557) che eliminava le sanzioni per adempimento di una delibera comunale. La Corte di secondo grado evidenzia che la successiva rettifica (per l’eliminazione delle sanzioni) non comporta una nuova pretesa, ma solo una riduzione della stessa, favorevole alla contribuente. Il collegamento della ricevuta all’atto spedito è valutazione di merito non proponibile all’esito di una doppia conforme risolvendosi in un accertamento di fatto, non consentito in sede di legittimità.

4. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza (terzo motivo del ricorso), questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta:

« In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre, dunque, la sentenza impugnata laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello, hanno adeguatamente motivato sulla fattispecie sottoposta al loro esame.

5. Considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, deve applicarsi l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. (vedi Sez. U- , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024, Rv. 670894 –01), come previsto dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.: euro 1.000,00 in favore della Cassa per le ammende per il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; somma determinat a tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale, in considerazione della disciplina normativa e delle decisioni di questa Corte. Raddoppio del contributo unificato, come per legge.

P.Q.M.

rigettail ricorso. Condanna laricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammendeex art. 96 co. 4^ cpc; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d