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Decreto — n. 343/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 343/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's finding of automatic termination under the new law was correct. The plaintiff argued for a hearing to continue proceedings, while the defendant relied on the statutory provision stating that listing the case in the transmission list constitutes regular definition. The court upheld the dismissal because the specific legal conditions for automatic extinction were met, leaving no room for further litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the case to the list of extinct judgments, barring any request for a hearing unless explicitly requested by the parties.

Parole chiave

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automatic extinction transmission list civil procedure statutory termination process extinguished contenzioso tributario tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20095/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DE AGOSTINI rappresentata e difesa d a ll’avvocato PICCONE FERRAROTTI PIETRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.1234/ 1/ 2019 depositata il 20/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/01/2025 Il Pr