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Decreto — n. 340/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic declaration of extinction under Art. 198 of Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 340/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a declaration by the Regional Court of Lombardy. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under Law 197/2022 documented the regular conclusion of the dispute, thereby triggering automatic extinction under Article 1, paragraphs 198 and 200. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural basis for continuing the litigation no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: The process is automatically extinguished upon the regular conclusion of the dispute as documented in the specified list, unless parties request a hearing to contest the extinction.

Parole chiave

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automatic extinction Law 197 2022 procedural conclusion tax dispute extinguished process contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15802/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GEOBRUGG ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato PICCINI BARBARA, unitamente agli avvocati GUARNIERI ATTILIO, TROVESI MICHELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.4663/ 15/ 2021 depositata il 23/12/2021 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 02/01/2025