Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's withdrawal, citing procedural extinction under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the lawsuit. Although the tax agency initially pursued the case against the taxpayer, the opposing party subsequently submitted a declaration of renunciation on January 14, 2020. Consequently, the court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; When a party voluntarily withdraws their appeal, the court must declare the proceedings extinguished, terminating the litigation without examining the substantive tax issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7598/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l'A vvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro TECNO SERVICE SRL -intimata- avverso Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina n. 588/2015 depositata i l 17/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate, in controversia attinente al maggior reddito accertato, in capo allacontribuente, in relazione all’anno di imposta 1997, ricorre , con unico motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado, di accoglimento del ricorso della contribuente.
La contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si dà atto che, in data 14 gennaio 2020, la Difesa erariale ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 cod. proc. civ. Non si pongono questioniin merito alla necessità – pur esclusa da questa Corte – dell’accettazione della controparte, rimasta intimata, né, per tale ragione, di addebito delle spese. Sia per il tenore della pronuncia di estinzione, sia per la qualità del rinunciante, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il