Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 332/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, allowing second ground for apparent lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 332/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the first ground regarding omitted pronouncements because the lower court failed to address specific arguments raised in the appeal. However, the court allowed the second ground alleging apparent lack of reasoning due to a contradictory factual reconstruction. Consequently, the appellate judgment was quashed and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The cassation court may examine omissions of pronouncements only if the lower court's decision is explicitly contradictory or ignores specific arguments, whereas apparent lack of reasoning requires a substantive review of the factual basis.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning omitted pronouncement contradictory reconstruction tax appeal procedure remand for new trial onere della prova del contribuente deduzioni fiscali accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.c.
in relazione a quelle contenute nell’art. 360, n° 3 e n° 5 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 3 L. n. 241/1990
in relazione a quelle contenute nell’art. 360, n° 3 e n° 5 c.p.c.
Art. 7, I° comma L. 212/2000
Art. 2697 c.c.
212/2000 ed all’ art. 2697 c.c. in relazione a quelle contenute nell’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
in relazione a quelle contenute nell’art. 360, n° 3 e n° 5 c.p.c.
Art. 111, II° c. Cost.
art. 112 c.p
art. 2697 c.c
212/2000 ed all’ art. 2697 c.c.
art. 360 cod. proc. civ
del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14/10/2021, n. 28072
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.212/2016 R.G. proposto da : TALONE MARIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Maurizio de Nardis, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 9, presso lo studio dell’Avv. Mario Nuzzo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 885/7/2015, depositata in data 3 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 dicembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Accertamento maggior reddito d’impresa - A rt. 3 8 d.P.R. n. 600/1973 - S entenza - motivazione apparente -Nullità Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate notificava a Maria Antoni ett a Talo ne l’avviso di accertamento n. TAZ010400528, con il quale veniva rideterminato,ai sensi degli art t . 3 8 e 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, ai fini I RPEF ed IVA, il reddito p er l’anno d’imposta 2008.

Lacontribuente impugnava l’avviso innanzi alla C ommissione Tributaria Provinciale di Chieti (d’ora in avanti solo CTP) , che dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di sottoscrizione, da parte del difensore, della copia dell’atto depositata presso la segreteria della CTP.

2. La contribuente interponeva gravame alla C ommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara(d’ora in poi per brevità CTR)chiedendone l’integrale riforma. La CTR, ritenuta l’ammissibilità del ricorso originario, respingeva il gravame, ritenendo non assolto dalla contribuente ‘l’onere probatorio su di lei incombente, non avendo fornito prova adeguata in merito ai fatti posti a fondamento dell’impugnazione’.

3. Per la cassazione della citata sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidato a du e motiv i . L ’Ufficio resiste con controricorso. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 18/12/2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l a contribuente lamenta l a «violazione di cui agli artt. 360, I° comma, n° 4, c.p.c. e 112 c.p.c.». In particolare, deduce l’omesso esame dei motivi di gravame relativi:

i) a ll’errore di calcolo nella ricostruzione del costo del venduto, in quanto eseguita saltando l’anno d’imposta 2007, in violazione del principio della continuità dei valori delle rimanenze di magazzino; ii) all’errore nella indicazione di un valore (triplicato) del costo del venduto; iii) all’attività di verifica, per l’anno 2008, solo parziale, in quanto eseguita solo fino al 12 novembre 2008; iv) all’omesso esame degli accertamenti eseguiti per gli anni precedenti (2005 e 2006), derivanti dal medesimo PVC, in relazione ai quali, per effetto delle contestazioni sollevate dalla contribuente, gli stessi uffici accertatori avevano corretto il calcolo effettuato.

Il motivo è fondato. 1.1. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072). Nella specie la ricorrente ha trascritto nel corpo del ricorso le parti dell’atto di gravame in cui aveva avanzato i motivi supra indicati; la CTR omette qualsiasi decisione sui detti motivi, limitandosi a riportare, dopo un lungo excursussulla legittimità della motivazione dell’avviso di accertamentoper relationem al PVC, a mo’ di esempio, alcune osservazioni sul calcolo delle rimanenze, ritenuto corretto, in quanto fondato ‘sul calcolo medio ponderato attraverso la valutazione delle giacenze, fatture di acquisto’ (pag. 4 della sentenza).2.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7, I° comma, L. 212/2000 ed all’ art. 2697 c.c. in relazione a quelle contenute nell’art. 360, n° 3 e n° 5 c.p.c. art 111, II° c. Cost.», denunciando, da un lato, ‘ l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie’ (pag. 20 del ricorso), rilevante ai sensi del n.

3) del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. e, dall’altro, la motivazione apparente della sentenza gravata, rilevante ai sensi del n.

5) del primo comma dell’art. 360 cit..

3. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara,in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione allacensura accolt a , e d alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizioin relazione alla censur a accolt a , provvedendo anche a regolare le spese