Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 319/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to statutory process extinction via debt settlement program.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 319/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily entered a debt settlement program. Although the lawyer's withdrawal lacked a specific power of attorney, the court prioritized the statutory effect of the settlement over procedural irregularities. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 1, comma 241, l. 179/2022: The process is extinguished by law when a statutory debt settlement procedure is completed, regardless of formal defects in the withdrawal.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinction by law tax debt settlement program procedural withdrawal defect Cassazione ordinanza tributary appeal dismissal irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
E’ infattiragionevole ricondurre tali ipotesi alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l'art. 391, primo comma, cod.
Art. 1, comma 241, l. 179/2022
rottamazione quater) ai sensi dell’art. 1, comma 241, della l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma damotivi sopravvenuti, e in particolare da effetti della legislazione , non sussistono inoltre i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014
civ., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «L'art.
Cass. 07/06/2018, n.14782
228 del 24 dicembre 2012, unulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.Cass. 07/06/2018, n.14782).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23893/2021 R.G. proposto da : MORINELLO NICOLA, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte d i Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Mula (MLUVCN71H04A089C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale della Sicilia –Sezione Staccata di Caltanissetta n. 842/2021 depositata i l 25/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto di contestazione e irrogazione sanzioni, per gli anni di imposta 2005- 2006-2007-2008-2009, per avere omesso la compilazione del quadro RW delle dichiarazioni dei redditi, in relazione a disponibilità detenute presso un istituto bancario sito in Svizzera, Nicola Morinello ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR della Sicilia – Sezione Staccata di Caltanissetta indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto del ricorso del contribuente.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che, con nota depositata il 15 ottobre 2024, il contribuente ha dichiarato, a mezzo del proprio procuratore speciale, di rinunziare al ricorso, dando atto di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione quater) ai sensi dell’art. 1, comma 241, della l. 27 dicembre 2022, n. 179.

2. L’istanza è corredata dall’accettazione di Agenzia delle entrate- Riscossione, con indicazione della somma dovuta, nonché dalla ricevuta di avvenuto pagamento di tale somma, in unica rata.

3. Pur rilevandosila irritualità della rinuncia al ricorso, proveniente da difensore non munito di procura speciale contemplante anche tale facoltà, il processo deve comunque essere dichiarato estinto, in ragione del perfezionamento della procedura di definizione agevolata. E’ infattiragionevole ricondurre tali ipotesi alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessit̀ di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare».

4. Nulla per le spese non essendosi costituita l’Agenzia. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma damotivi sopravvenuti, e in particolare da effetti della legislazione , non sussistono inoltre i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, unulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.Cass. 07/06/2018, n.14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione de