Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 314/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to null notification; case remanded for proper service on taxpayer's appointed counsel.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 314/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal because the initial notification to the taxpayer's appointed counsel was legally null. The taxpayer had elected domicile in the first instance, which remains valid for subsequent proceedings under Article 17 of D.Lgs. 546/1992. Consequently, the case was remanded for a new notification to the correct domicile within the statutory deadline.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 D.Lgs. 546/1992; Art. 330 c.p.c.: The election of domicile made in the first instance retains validity for cassation proceedings, validating notification to the domicile chosen by the party in the initial trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
null notification election of domicile cassation appeal remand for new role taxpayer service notificazione elettronica notificazione postale irregolare notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 D.Lgs. 546/1992
Peraltro, l’elezione di domicilio fatta per il giudizio di primo grado conserva efficacia, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs.
Art. 330 c.p.c.
546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., S.U., n.
art. 330 c.p
546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., S.U., n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016
Considerato che La notificazione del ricorso è nulla, in quanto eseguita presso il codifensore nominato in primo grado non domiciliatario (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016, Rv.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017
546 del 1992, anche per i gradi successivi, compreso quello di legittimità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017, Rv.
Cass., S.U., n. 14916 del 20/07/2016
330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., S.U., n. 14916 del 20/07/2016).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 8 602 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 8602/2017a.c. 1 2 / 1 1 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Consorzio fra Cooperative-Interventi Regionali nell’Edilizia Cooperativa-società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimanda – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO –ROMA n. 5653/4/2016, depositata in data 30 / 9 /20 1 6 ;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 2 novembre 2024 ; Rilevato che L’Agenzia delle Entrate, con ricorso datato 29/3/2017, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 5653/4/2016, depositata in data 30/9/2016. La notifica del ricorso è stata eseguita via pec al domicilio digitale del codifensore nominato in primo grado, non domiciliatario. Considerato che La notificazione del ricorso è nulla, in quanto eseguita presso il codifensore nominato in primo grado non domiciliatario (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016, Rv. 638761 -01).

Peraltro, l’elezione di domicilio fatta per il giudizio di primo grado conserva efficacia, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche per i gradi successivi, compreso quello di legittimità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017, Rv. 643210 - 01) , avendo questa Corte chiarito che in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della r.g. n. 8602/2017a.c. 1 2 / 1 1 /202 4 Cons. est.

Angelo Napolitano residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., S.U., n. 14916 del 20/07/2016). Ne consegue che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine perentorio assegnato in dispositivo, che deve essere eseguita al contribuente presso il difensore domiciliatario nominato in primo grado (dott.

Giulio Palmieri), al curatore fallimentare Luca Gratteri e all’agente della riscossione.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle Entrate ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso, con il presente provvedimento, al soggetto contribuente presso il dott. Giulio Palmieri, domiciliatario nominato in primo grado, al curatore fallimentare Avv. Luca Gratteri e all’agente della riscossi