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Ordinanza Interlocutoria — n. 312/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to null notification; case remanded for proper service to the taxpayer's appointed counsel.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 312/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a regional tax commission decision. The primary issue was the nullity of the notification, which was served to a defense attorney who was not the designated domicile holder for the taxpayer. Consequently, the Court ordered the case to be remanded to a new docket to allow for valid service of the appeal to the correct parties.

Regesto Legislator

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Art. 330 c.p.c.; Art. 17 d.lgs. n. 546/1992: When notification of a cassation appeal is null because it is served to a non-domiciled defense attorney, the case must be remanded for re-notification to the parties' validly elected domicile or their appointed counsel.

Parole chiave

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null notification cassation appeal tax commission decision domicile holder remand to new docket notificazione viziata comunicazione fiscale assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 330 c.p.c.
546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., S.U., n.
Art. 17 d.lgs. n. 546/1992
Peraltro, l’elezione di domicilio fatta per il giudizio di primo grado conserva efficacia, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs.
art. 330 c.p
546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., S.U., n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016
Considerato che La notificazione del ricorso è nulla, in quanto eseguita presso il codifensorenominato in primo grado non domiciliatario ( Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016, Rv.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017
546 del 1992,anche per i gradi successivi, compreso quello di legittimità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017, Rv.
Cass., S.U., n. 14916 del 20/07/2016
330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., S.U., n. 14916 del 20/07/2016).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 8595 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 8595/2017a.c.12 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Consorzio fra Cooperative-Interventi Regionali nell’Edilizia Cooperativa-società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimanda – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO –ROMA n. 5654/4/2016, depositata in data 30 / 9 /20 1 6 ;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 2 novembre 2024 ; Rilevato che L’Agenzia delle Entrate, con ricorso datato 29/3/2017, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 5654/4/2016, depositata in data 30/9/2016. La notifica del ricorsoè stata eseguita via pec al domicilio digitale del codifensore nominato in primo grado, non domiciliatario. Considerato che La notificazione del ricorso è nulla, in quanto eseguita presso il codifensorenominato in primo grado non domiciliatario ( Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016, Rv. 638761 -01).

Peraltro, l’elezione di domicilio fatta per il giudizio di primo grado conserva efficacia, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992,anche per i gradi successivi, compreso quello di legittimità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017, Rv. 643210 - 01) , avendo questa Corte chiarito che in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo r.g. n. 8595/2017a.c.12 /11/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., S.U., n. 14916 del 20/07/2016). Ne consegue che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine perentorio assegnato in dispositivo, che deve essere eseguita al contribuentepresso il difensore domiciliatario nominato in primo grado (dott.

Giulio Palmieri), al curatore fallimentare Luca Gratteri e all’agente della riscossione.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle Entrate ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso, con il presente provvedimento, al soggetto contribuente presso il dott. Giulio Palmieri, domiciliatario nominato in primo grado,al curatore fallimentare Avv. Luca Gratterie all’agente della riscossione. Così deciso