Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney meeting specific timing requirements under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the special power of attorney presented by the lawyer lacked the required speciality and timing. Although the lawyer argued the document was validly attached to the appeal, the Court found the power of attorney was issued before the judgment date and not contemporaneous with the cassation filing. Consequently, the appeal could not enter the docket as it failed to meet the strict procedural requirements for speciality and timing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83, comma 3; Art. 365 c.p.c.; In cassation appeals, the speciality of the power of attorney does not require contemporaneity with the act's drafting but only material attachment, provided the grant is not prior to the judgment publication and not subsequent to the appeal notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 23677/2020 R.G. proposto da COPPOLA ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma alla via Pisticci n. 15 presso lo studio dell’avv. Fiorillo Italo, dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), successore «ex lege»di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 6894/2019 depositata il 12 dicembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA Roberto Coppola impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma quattro distinte cartelle esattoriali notificate da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. per conto della Direzione Provinciale II di Roma dell’Agenzia delle Entrate, con le quali gli era stato intimato il pagamento delle somme iscritte a ruolo dall’Ufficio a sèguito del disconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia indicate da esso impugnante nelle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell’IRPEF per gli anni 2008, 2010, 2011 e 2012.
La Commissione adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, accoglieva solo in parte il ricorso. Il gravame successivamente esperito dal contribuente era dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 6894/2019 del 12 dicembre 2019, sulla scorta del rilievo che l’impugnante non aveva depositato l’attestazione di conformità della copia dell’atto di appello notificata all’agente della riscossione, rimasto contumace. Avverso tale sentenza il Coppola ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo si rimprovera alla CTR di aver a torto dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in errata applicazione della norma di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Con il secondo si contesta al collegio regionale di non aver esaminato i motivi di gravame articolati dal contribuente, sull’infondato presupposto dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
È rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, successore «ex lege»della litisconsorte Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto osservato che, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la rinuncia al mandato da parte dell’avv. Italo Fiorillo, difensore del ricorrente, rimane priva di effetto e non impedisce, pertanto, l’esame dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 19968/2024).
2. Tanto premesso, in via pregiudiziale, deve rilevarsi d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. 2.1 A norma dell’art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione è sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale. 2.2 Nel caso di specie, la procura utilizzata dall’avv. Fiorillo per la proposizione del ricorso per cassazione è stata rilasciata su foglio separato, congiunto materialmente all’atto, recante in calce una data palesemente anteriore a quella di pubblicazione della sentenza qui impugnata (12 dicembre 2019).
Né potrebbe essere diversamente, ove si consideri che tale procura era stata espressamente conferita al prefato legale per proporre appello avverso la sentenza di primo grado resa dalla CTP di Roma, in un momento in cui non poteva evidentemente essere noto l’esito dell’instaurando giudizio di gravame. 2.3 Dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27 novembre 2024, acquisita al fascicolo processuale, emerge, inoltre, che l’unica procura conferita dal ricorrente Coppola Raffaele all’avv. Italio Fiorillo è quella apposta in calce al ricorso per cassazione, depositato in data 25/09/2020 . 2.4 Ciò posto, giova rammentare che, con sentenza n. 2075/2024, risolutiva di una questione di massima di particolare importanza, intorno alla quale era insorto un contrasto interno di giurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini della decisione:
«In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agliartt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso». 2.5 Alla stregua della surriferita «regula iuris», dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il ricorso non può trovare ingresso.
3. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, atteso che: - l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede; - l’ADER, successore «ex lege» di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., è rimasta intimata.
4. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d