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Ordinanza — n. 297/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows new evidence of tax notice notification in appeal under specific tax procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 297/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the lower tribunal's dismissal of new evidence regarding the notification of a tax assessment notice. The tax authority argued that such documents could not be introduced in the appeal stage, while the taxpayer contended the notice was never properly served. The court ruled that tax proceedings permit the deposit of new documents in appeals, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 58 d.lgs. n. 546/1992; In tax proceedings, the deposit of new documents in the appeal stage is admissible regardless of their existence at the first instance, contrary to the general prohibition on new evidence.

Parole chiave

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tax appeal procedure new evidence admissibility notification of tax notice tax collection litigation Cassation Court ruling rettifica delle detrazioni procedura di ricupero d'imposta arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
per il rito civile, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16916 del 16/08/2005
220, consente, nell’ambito del giudizio tributario, il deposito di nuovi documenti, a prescindere dalla loro esistenza già al tempo dell’introduzione del giudizio di primo grado, anche in appello (ex coeteris, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16916 del 16/08/2005 , Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 19420 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTOE CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 19420/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Maria Cito(C.F. CTIMRA29S54E645J), in persona dell’Amministratore di sostegno pro tempore, dott. Domenico Andrea Lisi; –intimata – e ADER – Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA -BARI n. 242 /201 7 , depositat a in data 27 / 1 /20 1 7 ;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 2 novembre 2024 ; Fatti di causa In data 24 marzo 2012 fu notificato a Maria Cito (d’ora in avanti, anche “la contribuente”)un avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, avente ad oggetto l’omessa dichiarazione di redditi di fabbricati, nell’anno d’imposta 2006. L’avviso di accertamento non fu impugnato, e fu emessa una cartella di pagamento, notificata alla contribuente in data 7/11/2012.

La contribuente impugnò la cartella di pagamento, deducendo la mancata notificazionedell’avviso presupposto. Nel contraddittorio con l’Ufficio e l’agente della riscossione, la C.T.P. annullò l’impugnata cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza di primo grado, producendo la prova della notificazione dell’avviso di accertamento. La C.T.R., nel contraddittorio con la contribuente e con l’agente della riscossione, rigettò l’appello, confermando la sentenza di primo grado. r.g. n. 19420/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un solo motivo. L’agente della riscossione e la contribuente sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la produzione in sede di appello della notifica dell’avviso di accertamento, atto già esistente al tempo dell’introduzione del giudizio di primo grado e che non aveva costituito oggetto delle controdeduzioni, non poteva ritenersi ammissibile in ragione del disposto di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, che sancisce il divieto di prove nuove in grado di appello.

Deduce l’amministrazione che, a differenza di quanto previsto dall’art.345 c.p.c. per il rito civile, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis, i documenti nuovi sono liberamente producibili anche in grad o di appello, comprese le prove del buon esito delle notifiche degli atti impugnati in primo grado o da essi presupposti. 1.1. Il motivo è fondato. La consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità , con riferimento all’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 1 del d ecreto legislativo del 30/12/2023 n. 220, consente, nell’ambito del giudizio tributario, il deposito di nuovi documenti, a prescindere dalla loro esistenza già al tempo dell’introduzione del giudizio di primo grado, anche in appello (ex coeteris, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16916 del 16/08/2005 , Rv. 583580 -01). r.g. n. 19420/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano Inoltre, la produzione della documentazione attinente alla notifica dell’avviso di accertamento non può essere considerata inammissibile solo perché l’Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio di primo grado, non abbia mai allegato l’esistenza della notificazione svolgendo difese diverse: la deduzione di esistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, rispetto ad un motivo di ricorso che ne eccepisca l’inesistenza, rappresenta una mera difesa, con la conseguenza che ben poteva l’odierna ricorrente, soccombente in primo grado con riferimento all’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, proporre appello deducendo l’esistenza di quella notifica e producendo la relativa documentazione a sostegno delmotivo di appello. 2.La sentenza impugnata è cassatae la causa deve essere rinviata, per nuovo esame,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia –Bari, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia –B