Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 295/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annulled tax court denial of IRAP refund, ruling independent organization requirement not met by sole proprietor using firm resources.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 295/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Second Instance Tax Court's refusal to refund IRAP taxes paid by Luca Magnano San Lio for 2016 and 2017. The taxpayer argued he lacked an independent organizational structure, while the lower courts held he relied on KPMG's organization and personnel. The Court ruled that mere use of a firm's resources does not negate independent organization if the individual remains the sole responsible entity, thus ordering the refund.

Regesto Legislator

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Art. 2 D.Lgs. n. 446/1997; Art. 115 c.p.c.: The requirement of independent organization for IRAP is satisfied when the taxpayer is the sole responsible entity, regardless of utilizing the organizational structure of a third-party firm.

Parole chiave

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IRAP tax refund independent organization requirement sole proprietorship status tax court cassation KPMG collaboration contract prestazione all'indipendente struttura dell'impresa imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 2 D.Lgs. n. 446/1997
c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 2 del D.
Art. 115 c.p.c.
c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.
Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 384 c.p.c.
Art. 62 D.Lgs. n. 546/1992
art. 115 c.p
c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6439/2018
Cass. n. 17566/2016
6439/2018, Cass. n. 17566/2016).
Cass. n. 16290/2024
Una volta esclusa la sussistenza del requisito dell’«autonoma organizzazione» ai fini dell’IRAP, il secondo mezzo è da ritenere assorbito (vedasi come precedente conforme Cass. n. 16290/2024).
Cass. n. 7146/2017
5.4 Sull’argomento è utile rammentare che la compensazione dellespese di un grado del processo, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con lacondanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi (cfr.Cass. n. 7146/2017 ).
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 9479/2023 R.G. proposto da MAGNANO SAN LIO LUCA , rappresentato e difeso dagli avvocati Salerno Francesco (domicilio digitale: fsalerno@legalmail.it ) e Mattarelli Francesco (domicilio digitale: avv.francesco.mattarelli@legalmail.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 4223/2022 depositata il 3 novembre 2022 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSA Luca Magnano San Lio, revisore contabile e socio della KPMG s.p.a., presentava alla Direzione Provinciale II di Milano dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2016 e 2017, assumendo di non possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto.

Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugnava il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che respingeva il suo ricorso. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, la quale, con sentenza n. 4223/2022 del 3 novembre 2022, rigettava l’appello della parte privata. A fondamento della pronuncia adottata i giudici regionali osservavano, in particolare, che il Magnano San Lio, legato alla KPMG da un contratto di collaborazione, si era avvalso della struttura organizzativa e del personale della società, il quale, sebbene da questa stipendiato, doveva ritenersi alle dirette dipendenze del professionista, che ne aveva coordinato e organizzato autonomamente il lavoro nell’esercizio della propria attività di revisore contabile.

Avverso tale sentenza il Magnano San Lio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997, rimproverandosi alla CGT di secondo grado di non aver osservato i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per l’accertamento del requisito dell’ autonoma organizzazione , costituente il presupposto dell’IRAP.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 2.1 Viene prospettata la nullità dell’impugnata sentenza per erronea valutazione delle risultanze processuali e contraddittorietà della motivazione sul punto concernente l’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del contribuente.

3. Il primo motivo è fondato. 3.1 La CGT di secondo grado ha ritenuto il Magnano San Lio soggetto passivo dell’imposta regionale sulle attività produttive, in ragione del fatto che, in quanto socio e collaboratore della KPMG, si serviva per l’esercizio della propria attività professionale di revisore contabile della struttura organizzativa predisposta dalla società e del personale da questa stipendiato. 3.2 Il ragionamento posto a base del «decisum» non è condivisibile. 3.3 Giova premettere che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.

Lgs. n. 446 del 1997, il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è «l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». 3.4 Per costante giurisprudenza di legittimità, l’IRAP è un’imposta che coinvolge unacapacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito che contiene una componente di profitto derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un insieme di fattori che per numero, importanza evalore economico siano suscettibili di creare unvalore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista medesimo.

Essa, dunque, interessa il surplus di attività agevolato dalla struttura organizzativa che coadiuva e integra il professionista nelle incombenze ordinarie, ovvero l’incremento potenziale o «quid pluris» realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale (cfr. Cass. n. 4657/2016, Cass. n. 4246/2016, Cass. n. 19769/2013, Cass. n. 8741/2013, Cass. n. 10193/2008, Cass. n. 13810/2007). 3.5 Come statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9451/2016, risolutiva di una questione di massima di particolare importanza sulla quale era insorto un contrasto interno di giurisprudenza, il requisito dell’«attività autonomamente organizzata» ricorre quando il contribuente: (a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non risulti, quindi, inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interessi; (b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’«id quod plerumque accidit», il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (cfr.

Cass. n. 12111/2019, Cass. n. 9786/2018). 3.6 Pertanto, affinché un lavoratore autonomo possa essere considerato soggetto passivo d’imposta, occorre non solo che egli si serva di un’autonoma organizzazione, ma anche che ne sia il titolare, e dunque il responsabile (cfr. Cass. n. 19397/2022). 3.7 Con particolare riguardo al caso del lavoratore autonomo che presti la sua attività a favore di un terzo già dotato di una propria struttura organizzativa, questa Corte regolatrice ha elaborato il principio generale secondo cui, ai fini della realizzazione del presupposto dell’IRAP, non basta il semplice utilizzo della detta struttura, ma è altresì necessario che questa sia ”autonoma“, cioè faccia capo al lavoratore medesimo tanto sotto il profilo operativo quanto sotto quello gestionale (cfr.

Cass. n. 4080/2017, Cass. n. 27032/2016, Cass. n. 9692/2012). 3.8 Tale principio è stato affermato in numerose pronunce riguardanti professionisti che, come nella vicenda in esame, svolgevano in tutto o in parte la propria attività per società di revisione e di consulenza (cfr. Cass. n. 11238/2023, Cass. n. 19397/2022, Cass. n. 11140 /2021): nei richiamati precedenti trovasi costantemente ripetuto che l’esercizio di attività nell’àmbito della struttura organizzativa costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non integra il presupposto impositivo di cui all’art. 2 del D.

Lgs. n. 446 del 1997 (cfr., ex ceteris, Cass. n. 22266/2023, Cass. n. 11924/2023). 3.9 È stato, inoltre, puntualizzato che «il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista..., atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto ”organizzativo“» (cfr.

Cass. 23557/2016, Cass. n. 8728/2018, Cass. n. 7652/2020, Cass. n. 23874/2024, Cass. n. 3882/2024). 3.10 Ciò posto, nella presente fattispecie è incontroverso che il Magnano San Lio, pur essendo un lavoratore autonomo, fosse inserito stabilmente in un’organizzazione costituita da un distinto soggetto giuridico, e precisamente dalla KPMG. 3.11 In un simile contesto, a nulla rileva che egli si avvalesse di tale organizzazione, in quanto ciò che importa, ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP, è che il contribuente sia il titolare e il responsabile della struttura organizzativa. 3.12 D’altro canto, poiché non era il ricorrente a sostenere i costi per i collaboratori e i dipendenti, non si vede come avrebbe potuto assumere decisioni sulla gestione del personale, al di là delle specifiche direttive che venivano da lui impartite nell’àmbito del singolo incarico di revisione contabile di volta in volta espletato (cfr., sul punto,Cass. n. 6439/2018, Cass. n. 17566/2016). 3.13 Irrilevante è, poi, la circostanza che egli detenesse all’epoca una quota di partecipazione al capitale della società, posto che, in ogni caso, la titolarità e la responsabilità dell’autonoma organizzazione facevano capo a un diverso soggetto (nello stesso senso, per fattispecie analoghe, cfr.Cass. n. 6439/2018, Cass. n. 17566/2016). 3.14 Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, appare configurabile la dedotta violazione delle norme di diritto invocate nella rubrica del motivo.

4. Una volta esclusa la sussistenza del requisito dell’«autonoma organizzazione» ai fini dell’IRAP, il secondo mezzo è da ritenere assorbito (vedasi come precedente conforme Cass. n. 16290/2024).

5. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione della sentenza gravata. 5.1 Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e il conseguente annullamento dell’impugnato diniego di rimborso dell’IRAP da questi versata per gli anni 2016 e 2017. 5.2 Stante l’intervenuta definizione della controversia nelmerito, si rende necessario provvedere alla regolamentazione dellespese dell’intero processo. 5.3 Reputa la Corte, in base a una valutazione unitaria e globale dell’esito della lite, che possano compensarsi integralmente fra le parti lespese dei due gradi di merito e che debbano, invece, porsi a carico dell’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente soccombente, gli oneri relativi al presente giudizio di legittimità, liquidati come in dispositivo. 5.4 Sull’argomento è utile rammentare che la compensazione dellespese di un grado del processo, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con lacondanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi (cfr.Cass. n. 7146/2017 ).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza gravata e, decidendo la causa nel merito, annulla l’impugnato diniego di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente per gli anni 2016 e 2017; compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 500 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimbor