Cassation Court remands tax case to new docket pending proof of payments under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the tax dispute to a new docket to verify the outcome of the 'Rottamazione Quater' payment proof procedure. The appellant argued for debt reduction based on recent legislative changes, while the tax authority maintained the original debt remained valid. The court ruled that the pending legislative procedure must be resolved before the case can be definitively decided on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, c. 231, L. 197/2022; Art. 1, comma 236, L. 197/2022: When a tax case depends on the outcome of a specific legislative procedure for proving payments, the court must remand the case to a new docket to verify such results before rendering a final judgment.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20030/2021 R.G. proposto da : BADIALI ALESSANDRO, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Angeli (NGLGFR66D15D653I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale dell’Umbria n.6/2021 depositata il 15/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Alessandro Badiali impugnava avanti alla CTP di Perugia l’avviso di accertamento n. T3N051401354/2012, per l’anno 2007, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato, con metodo sintetico, il reddito del contribuente.
2. Il ricorso veniva accolto, con decisione che veniva conferma ta , con rigetto dell’appello erariale, dalla CTR dell’Umbria con la sentenza n. 454/03/2015 del 02.07.2015.
3. Questa Corte di cassazione accoglieva, quindi, con ordinanza n. 16709 del 6 luglio 2017, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassando con rinvio la sentenza della CTRimpugnata.
4. Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione del giudizio.
5. In data 8 giugno 2018, l'Amministrazione finanziarianotificava al contribuente l’intimazione di pagamento n. T3NIPCM00250/2018 , attinentealle medesime pretese tributarie di cui al menzionato atto di accertamento,nonché oggetto del presente giudizio.
6. Il ricorso proposto dal sig. Badiali avverso l’avviso di intimazione veniva rigettato dalla CTP di Perugia, con pronuncia confermata, in sede di appello, dalla CTR dell’Umbria con la sentenza in epigrafe indicata. La Commissione territoriale, in particolare, rilevava che, in difetto di riassunzione, fosse intervenuta l ’ estinzione dell’intero processo, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento impugnato; né era ritenuta fondata l’eccezione di decadenza dall’attività di riscossione, in quanto il relativo termine a quo era da identificarsi nella data di definitività dell ’avviso di accertamento, e dunque una volta consumatosi il termine per la riassunzione avanti al giudice del rinvio.
7. Avverso detta sentenza ricorre Alessandro Badiali con quattro motivi, supportati da memoria. L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si dà atto che, in data 19/08/2024 il ricorrente ha depositato documentazione relativa alla istanza di definizione dei carichi pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazione quater”).
2. Occorre pertanto disporre rinvio a nuovo ruolo per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit. (v. al riguardo la Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023, pagg. 43 e 144 ss.).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per una udi