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Ordinanza — n. 281/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after Revenue Agency withdraws claim via self-correction under Art. 20 TUR.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 281/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the litigation extinguished after the Revenue Agency voluntarily withdrew its tax claim through self-correction. The Agency requested the cancellation of the proceedings and the offset of litigation costs, arguing that the tax demand was invalid under Article 20 of the Tax Reform Act. The court accepted this withdrawal and ruled that no further unified contribution was due given the exceptional nature of the sanction.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 20 TUIR: The withdrawal of a tax claim by the Revenue Agency via self-correction extinguishes the judicial proceedings, obviating the need for further litigation costs.

Parole chiave

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tax self-correction withdrawal of claim extinction of proceedings litigation cost offset autotutela fiscale unified contribution waiver tax reform act rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 20 TUIR
Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dai contribuenti , annullando l’avviso di liquidazione impugnato (di riqualificazione ex art. 20 TUR di atti negoziali collegati);
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19676/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro SCHINDLER SPA e PEDRINI C DI PEDRINI ITALO SNC, rappresentati e difesi dall’Avv.DI IACOVO TONIO (DCVTNO72M04H501I) che li rappresenta e difende unitamente all'Avv.ROSSI BENEDETTA (RSSBDT65C67H501D) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4657/2019 depositata il 21/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La C.T.R. Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dai contribuenti , annullando l’avviso di liquidazione impugnato (di riqualificazione ex art. 20 TUR di atti negoziali collegati);

2. ricorre percassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso;

3. resistonocon controricorso i contribuenti, integrato anche da successiva memoria,che chiedono il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di rinuncia, per annullamento in autotutela della pretesa tributaria, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.La rinuncia è stata accettata. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con la compensazione delle spese di lite , in considerazione dell’annullamento in autotutela della pretesa fiscale, valutata la risoluzione della questione controversa, in sede di giurisprudenza e di legislazione,solo ultimamente (art. 20 TUR).

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra l