Cassation appeal dismissed as case extinguished by taxpayer's request for simplified tax dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's formal request to utilize the simplified resolution procedure for pending tax controversies. Although the taxpayer had previously lost at the regional tax commission regarding non-deductible costs and VAT, they subsequently submitted a request for simplified settlement along with proof of payment. The Court ruled that this procedural step legally terminated the litigation, thereby precluding any further examination of the substantive tax arguments raised by the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 197 e 198 della l. n. 197 del 2022; When a taxpayer formally requests simplified resolution of pending tax disputes and provides proof of payment, the proceedings are declared extinguished, barring further appellate review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1259/2023R.G. proposto da Tabit Trasporti s.r.l., rappresentatae difesa da ll’ a vvocat o Marco Di Siena, come da procura speciale in calce al ricorso (PEC: marco.disiena@legal.chiomenti.net); –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 2714/02/2022, depositata il 10.06.2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del7 novembre 2024 .
RILEVATO CHE - Con la sentenza in epigrafe indicata l a CT R del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP diRoma che aveva accolto i l ricors o propost o da lla Tabit Trasporti s.r.l. avverso l’ avvis o di accertamento , per imposte dirette ed IVA, Oggetto: Tributi relativo a ll’anno 2016, emesso a seguito di recupero di costi ritenuti non deducibili e dell’IVA non detraibile, in quanto riferiti ad operazioni oggettivamente inesistenti; - dalla sentenza impugnata si evince , in sintesi , che l’Ufficio aveva assolto l’onere della prova sullo stesso gravante, dimostrando la natura di cartiere dei pretesi fornitori, mentre la società non aveva addotto validi elementi di contrasto ai dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria, acquisiti nell’ambito di indagini istruttorie legittimamente compiute; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o di ricorso , la contribuente deduce la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, sotto il profilo della corretta ripartizione e del concreto assolvimento dell’onere probatorio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; -con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 39, comma 1, lett.
d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR ri tenuto erroneamente dimostrata la insussistenza soggettiva delle operazioni fatturate; - c on il terzo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione degli artt. 19 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria in tema di limitazioni all’esercizio del diritto di detrazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR disconosciuto erroneamente sia la deduzione dei costi sia la detrazione della relativa IVA;-con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per omessa applicazione dell’istituto della progressione / continuazione e per omesso apprezzamento del quantum già irrogato a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria con riguardo a differenti periodi d’imposta; - in via preliminare, occorre rilevare che con not e depositat e in data 3.10.2023 e in data 30.10.2024 , con modalità telematiche, la contribuente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda, trasmessa all’Agenzia delle entrate in data 18.09.2023, la ricevuta relativa al pagamento della prima ratae il provvedimento di sgravio della medesima Agenzia con il quale veniva attestata la presentazione di regolare domanda di definizione agevolata; - ciò premesso, l ’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; -a seguito della presentazione da parte della contribuente dell’istanza sopra indicata e della ricevuta di pagamento della prima rata, quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate;-la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015; Cass.n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate