Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 212/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed due to agreed settlement and joint request for extinction of proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 212/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil proceedings extinct following a joint request from both parties for the termination of the dispute. Puma Italia and the Customs Agency had previously agreed to a simplified settlement, leading to the issuance of a nullity certificate. Consequently, the process ended without a substantive judgment on the merits, with costs remaining with the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 198 della L. n. 197/2022; When parties jointly request the extinction of proceedings following an agreed settlement, the court must declare the process extinct, preserving the right to request a hearing under Art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction joint request agreed settlement simplified procedure costs allocation civil procedure code cessation of matter

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 198 della L. n. 197/2022
Art. 391 comma 3 cod. proc. civ.
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31156/2021R.G. proposto da: PUMA ITALIA SRL, CAD ALICARGO SRL IN LIQUIDAZIONE, CAD BIANCULLI SRL, ALICARGO SRL, rappresentatee difese dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro . contro AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO DELLE DOGANE DI MALPENSA, rappresentatee difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2930 /9 /20 21 pronunciata il 27 /1 0 /20 20 e depositatail 27/07/2021, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione.

Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 23.01.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRL e dall’Agenzia delle Doganee dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/12/2024