Civil procedure case dismissed due to agreed settlement and joint request for extinction of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil proceedings extinct following a joint request from both parties for the termination of the dispute. Puma Italia and the Customs Agency had previously agreed to a simplified settlement, leading to the issuance of a nullity certificate. Consequently, the process ended without a substantive judgment on the merits, with costs remaining with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 198 della L. n. 197/2022; When parties jointly request the extinction of proceedings following an agreed settlement, the court must declare the process extinct, preserving the right to request a hearing under Art. 391 cod. proc. civ.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31156/2021R.G. proposto da: PUMA ITALIA SRL, CAD ALICARGO SRL IN LIQUIDAZIONE, CAD BIANCULLI SRL, ALICARGO SRL, rappresentatee difese dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro . contro AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO DELLE DOGANE DI MALPENSA, rappresentatee difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2930 /9 /20 21 pronunciata il 27 /1 0 /20 20 e depositatail 27/07/2021, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione.
Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 23.01.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRL e dall’Agenzia delle Doganee dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/12/2024