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Decreto — n. 208/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 208/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the automatic termination triggered by the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree. The Agency of Revenue argued that this procedural step, mandated by the new law, definitively ended the litigation without a formal judgment on the merits. The Court upheld this outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction took precedence over the parties' request to schedule a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 of Law n. 13/2023; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: When a case is inserted into the statutory list for automatic extinction, the proceedings terminate by operation of law, barring the parties from requesting a hearing unless explicitly provided otherwise.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings tax decree 2023 statutory termination civil procedure law procedural dismissal contenzioso tributario tempestività tributaria assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 of Law n. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14874/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MOGHADAM NASROLLAHI MAHIN, rappresentato e difeso dall'avvocato MUGNOLO ANNAMARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.327/ 03/ 2021 depositata il 19/01/2021 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 19/12/202