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Ordinanza — n. 193/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls judgment for lack of necessary co-litigation of all partners in de facto company case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 193/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance tax judgment due to the absence of necessary co-litigation among all partners involved in a de facto company dispute. The lower court had ruled against the taxpayer regarding tax liability attributed to a de facto company structure without including the other hidden partner in the proceedings. The court held that such disputes require the participation of all affected parties to ensure a complete decision, rendering the prior judgment void.

Regesto Legislator

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Art. 2332 c.c.; Art. 14 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 383 c.p.c.: In tax proceedings concerning the configurability of a de facto company, necessary co-litigation of all involved subjects is mandatory, and a judgment rendered without their participation is absolutely null.

Parole chiave

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necessary co-litigation de facto company tax proceedings absolute nullity hidden partners indagine per frode iva società finanziaria società d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 2332 c.c.
Merigo Valerio, non era legittima, in quanto secondo l’art. 2332 c.c.
Art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
14387 del 25/06/2014); -ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs.
Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
art. 2332 c.c
Merigo Valerio, non era legittima, in quanto secondo l’art. 2332 c.c.
artt. 2697 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23261 del 27/09/2018
Cass. n. 24025 del 03/10/2018
Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass.
Cass. n. 14387 del 25/06/2014
24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014); -ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.
Cass. 28/02/2018, n. 4580
546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass.
Cass. 22/01/2018, n. 1472
Cass. n. 32412 dell'11/12/2019
Cass. n. 22251 del 6/08/2024
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7352/2024R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Merigo Valerio, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico D’Arrigo, come da procura speciale in calce al controricorso (PEC: domenico.darrigo@brescia.pecavvocati.it); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4155 / 2 3 / 20 2 2 , depositata il 2 . 11 .20 2 2.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del7 novembre 2024 . RILEVATO CHE - Con la sentenza in epigrafe indicata l a C GT di secondo grado dell a Lombardiarigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Brescia che aveva accolto i l ricors o propost o Oggetto: Tributi da Merigo Valerio avverso l’ avvis o di accertamento , relativ o a ll’ ann o 2013, per Irpef e altro; -dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui rileva e in sintesi,che: -l’avvisi di accertamento impugnato era stat o emess o nei confronti del Merigo, a seguito della verifica fiscale eseguita nei confronti della società FV s.r.l. , riqualificata come società di fatto, di cui il Merigo e tale Bianco Domenico erano ritenuti soci occulti e amministratori di fatto, per cui il reddito d’impresa accertato nei confronti della società era stato imputato al Merigo, quale reddito di partecipazione, nella misura del 50%; - dalla verifica fiscale era emerso che : la FV s.r.l. faceva parte di un gruppo di società (fra cui la Hessepi s.r.l. in liquidazione, la Eureca s.r.l. in liquidazione e la Coges s.r.l.);la contabilità era gestita per tutte le società dal commercialista Bianco Domenico; risultavano emesse fatture peroperazioni inesistenti a favore di clienti compiacenti; - la riqualificazione della società FV s.r.l. in società di fatto, quale presupposto per la emissione dell’avviso di accertamento delreddito di partecipazione in società di persone, da parte del sig.

Merigo Valerio, non era legittima, in quanto secondo l’art. 2332 c.c. la nullità della società può essere pronunciata soltanto in casi specifici, previsti dalla disposizione medesima, che nella specie non ricorrevano; - trattandosi di società iscritta nel registro delle imprese, non era configurabile una simulazione, in ragione della natura stessa del contratto sociale che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che il tipo di società e il suo scopo, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l’atto di costituzione della società non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto e portato a conoscenza dei terzi; - dovendosi ritenere inesistente la società di fatto, derivante dalla riqualificazione della FV s.r.l., era inesistente anche il reddito di partecipazione accertato; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi; -il contribuente resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso , l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1344, 2332 e 2639 cod. civ., 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 del d.P.R. n. 917 del 1986,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per averela CGT di secondo grado richiamato erroneamente la disciplina civilistica riguardante i requisiti e le modalità di costituzione della società di capitali e le eventuali cause di nullità del contratto sociale, senza considerare che la riqualificazione operata dall’Ufficio era preordinata ad individuare e ricostruire, sul piano fiscale, la realtà fattuale, atteso che la società era una mera fictio costituita a fini illeciti a vantaggio dell’amministratore di fatto; -con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere i giudici di appello considerato che, ai fini delle imposte sui redditi, la società di fatto è equiparata alla società in nome collettivo irregolare, per cui, in applicazione del principio di trasparenza, il reddito prodotto dalla società di fatto deve essere imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; - p reliminarmente rileva la Corte la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio si è svolto senza la necessaria partecipazione della società di fatto e di tutti i soci; -dalla sentenza impugnata, infatti, si evince che la controversia involge anche la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra l’odierno ricorrente e l’altro socio occulto, Bianco Domenico; -ne deriva, pertanto, che i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti; -costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018;

Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014); -ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472); - il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387); - da quanto detto consegue che tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamene ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l'avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi (ex multis, Cass. n. 32412 dell’11/12/2019 e Cass. n. 22251 del 6/08/2024, in motivazione); - in conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, deve disporsi d’ufficio l’annullamento dei giudizi di merito, svoltisia contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia), ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, in diversa composizione, che deciderà