Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by parties' mutual settlement agreement and subsequent withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement, leading the appellant to withdraw the lawsuit. Intesa Sanpaolo had previously transacted the dispute with Fiano Romano via a conciliation agreement, which was formally acknowledged by the municipality. Consequently, the court applied the statutory provisions for extinguishment due to withdrawal following an amicable resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement, the litigation is extinguished upon the appellant's withdrawal, as no further judicial intervention is required to enforce the private resolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22219/2020 del ruolo generale, proposto DA I NTESA S ANPAOLO S. P .A. (codice fiscale 00799960158), con sede in Torino, alla Piazza San Carlo, n. 156 – quale incorporante Mediocredito Italiano S.p.A. - in persona del legale rappresentante pro tempore , avv. Angelo Falbo, in ragione dei poteri conferitigli con procura rilasciata dal consigliere delegato e CEO, giusta scrittura privata autenticata in data 17 ottobre 2018 dal notaio Laura Cavallotti (rep. 32.904 – racc. 10.623), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv.
Pasquale Russo (codice fiscale RSS PQL 39E02 F924 H) e dall’avv. Francesco Padovani (codice fiscale PDV FNC 72T25 D612 L). RINUNCIA - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI FIANO ROMANO (codice fiscale 01460220583), con sede in Piazza Matteotti, n. 9, in persona del Sindaco pro tempore, Ottorino Ferilli, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. Domenico Apice (codice fiscale PCA DNC 71M24 B963 J). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 6789/9/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 5 dicembre 2019, non notificata.
U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal Consigliere Ugo Candia. R ILEVATO CHE :
1. Oggetto di controversia erano gli avvisi di accertamento ed il diniego di rimborso indicati in atti, con cui il Comune di Fiano Romano aveva chiesto il pagamento dell’IMU relativa agli anni di imposta 2012/2013 e negato il rimborso della somma versata a tale titolo per l’anno 2012;
2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Fiano Romano avverso la sentenza n. 10402/7/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma;
3. con atto notificato al citato Comune in data 16 luglio 2020 il predetto istituto bancario proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando quattro motivi di impugnazione;
3. il Comune di Fiano Romano resisteva con controricorso notificato il 3 settembre 2020;
4. con atto del 18 ottobre 2021, depositato il 25 novembre 2021 e telematicamente il 13 novembre 202 4 , Intesa Sanpaolo ha rappresentato di aver transatto (anche) la presente lite con accordo di conciliazione stragiudiziale del 18 ottobre 2021, che è stato allegato all’istanza con la quale ha rinunciato al ricorso, essendo venuto meno ogni interesse alla lite;
5. a tale rinuncia ha prestato adesione il Comune, sottoscrivendo l’atto. C ONSIDERATO CHE :
1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;
2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta;
3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P . Q . M . la Corte dichiara