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Ordinanza — n. 144/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal and settlement of the underlying dispute between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 144/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit by both parties. Senis S.R.L. had previously settled the dispute with the Reatina Land Reclamation Consortium on August 3, 2021, and formally renounced the appeal. The Court upheld this outcome by applying Article 390 of the Code of Civil Procedure, noting that no further judicial review was necessary given the parties' agreement.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw an appeal and settle the dispute, the judgment is extinguished without the need for further examination of the merits or specific statutory exceptions.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal appeal settlement extinguishment Article 390 CPC Article 391 CPC reclamation contributions tax appeal cassation litigation costs compensation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;
Art. 391 c.p.c.
non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta;
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 390 c.p
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; così Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921
19071; così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

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Testo completo

nunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5214/2020 del ruolo generale, proposto DA S ENIS S.R.L. (codice fiscale 80042590010), con sede in Rieti, alla Via dei Laghi n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, Alessia Giovannetti, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti Raffaele Scarnati (codice fiscale SCR RFL 40H12 H501 L) ed Alessandra Scarnati (codice fiscale SCR SLN 63T50 H501 M). - RICORRENTE – CONTRO RINUNCIA il C ONSORZIO DELLA B ONIFICA E TRURIA M ERIDIONALE E S ABINA (codice fiscale non indicato), già Consorzio della Bonifica Reatina, in persona del legale rappresentantepro tempore. - INTIMATO - per la cassazione della sentenza n. 6579/16/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 26 novembre 2019, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal Consigliere Ugo Candia. R ILEVATO CHE :

1. oggetto di controversia era l’avviso di intimazione indicato in atti, con cui il Consorzio di Bonifica Reatina chiedeva ala suindicata società il pagamento della somma di 9.769,00 € a titolo di contributi di bonifica relativi all’anno 2016 in relazione a terreni agricoli posseduti dalla contribuente;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da Senis S.R.L. avverso la sentenza n. 203/1/2017 della Commissione tributaria provinciale di Rieti;

3. con atto notificato al citato Consorzio in data 29 gennaio 2020 la predetta società proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando sette motivi di impugnazione;

3. il Consorzio è restato intimato;

4. con atto di rinuncia al ricorso del 3 agosto 2021, sottoscritto da entrambe le parti, Senis S.R.L. ha rappresentato di aver transatto la lite con atto sottoscritto il 3 agosto 2021 e di non aver quindi più interesse alla prosecuzione della lite, dichiarando quindi di rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese di lite;

5. a tale rinuncia ha prestato adesione il Consorzio della Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, sottoscrivendo l’atto. C ONSIDERATO CHE :

1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;

2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta;

3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P . Q . M . la Corte dichiara estint