Cassation court dismisses appeal due to mutual withdrawal of suit with litigation cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation proceeding extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit by both parties. Mario Mengozzi withdrew his appeal against the tax authority's decision on ICI tax for 2004, while the Comune di Predappio accepted this withdrawal and agreed to compensate litigation costs. The court ruled that the judgment is terminated under Article 390 of the Code of Civil Procedure, noting that the exceptional measure of Article 13, paragraph 1-quater of D.P.R. 115/2002 does not apply to this friendly settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When parties mutually withdraw a cassation appeal and agree on cost compensation, the proceeding is extinguished without applying the restrictive interpretation of the exceptional measure barring withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
onunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4046/2024 del ruolo generale, proposto DA M ENGOZZI M ARIO (codice fiscale MNG MRA 46R07 H017 C), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina apposta in calce al ricorso, dall'avv. Christian Broccoli del Foro di Forlì –Cesena (codice fiscale BRC CRS 71T18 C573 B). - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI P REDAPPIO (codice fiscale 80008750400), con sede alla Piazza S. Antonio, n. 3, in persona del Sindaco pro tempore, Roberto Canali, autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 22 febbraio 2024, n. 17, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce R INUNCIA al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Zanasi (codice fiscale ZNS MRC 66C18 F257 S) e Cecilia Furitano (codice fiscale FRT CCL 64C46 H501 V). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 739/1/2023, depositata il 5 luglio 2023, non notificata.
U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 3 dicembre 2024. R ILEVATO CHE :
1. oggetto di controversia era l’avviso indicato in atti, con cui il Comune di Predappio accertò l’omessa dichiarazione e versamento dell’ICI relativamente all’anno di imposta 2004 in relazione a taluni fabbricati di Mario Mengozzi;
2. la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con l’impugnata sentenza respingeva il ricorso del contribuente;
3. con atto notificato al citato Comune in data 3 febbraio 2024, Mario Mengozzi proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando tre motivi di impugnazione;
3. il Comune di Predappio resisteva con controricorso depositato il 5 marzo 2024;
4. con atto depositato il 14 novembre 2024,sottoscritto da entrambe le parti ed i rispettivi difensori, Mario Mengozzi ha rappresentato di aver transatto la lite con atto sottoscritto il 5 novembre 2024 e di non aver quindi più interesse alla prosecuzione della lite, dichiarando quindi di rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese di lite;
5. a tale rinuncia ha prestato adesione il Comune, sottoscrivendo l’atto. C ONSIDERATO CHE :
1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;
2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta;
3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; nonché anche da ultimo Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P . Q . M . la Corte dichiara estint