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Ordinanza — n. 122/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows ICI exemption for military service housing based on institutional use declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 122/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the first ground of appeal while dismissing the second as absorbed. The Municipality of Taranto challenged a second-instance ruling that rejected its claim for an ICI tax exemption on military housing. The court held that the lower court correctly applied the law by relying on the official declaration of institutional use rather than the taxpayer's own statement, thereby upholding the tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504; The exemption for institutional use of military housing is valid when established by official declarations of the military command, precluding the taxpayer from challenging the factual basis of the assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
ICI tax exemption military service housing institutional use declaration Marina Militare tax assessment appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
504, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.
artt. 116 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ.

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Testo completo

o e difeso dall’Avv.Ignazio Marcello Fischetti, con studio in Taranto, elettivamente domiciliatopresso l’Avv. Fabio Fischetti, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Ministero della Difesa, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv ocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliato; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 9 gennaio 2023, n. 32/29/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 dicembre 2 024 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; ICI IMU ACCERTAMENTO ALLOGGI DI SERVIZIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA ESENZIONERILEVATO CHE: 1.Il Comune di Taranto ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 9 gennaio 2023, n. 32/29/2023, la quale, in controversia su impugnazion e di a vvis o di accertamento n. 6189 /201 5 del 17 dicembre 2015 per l’omesso versamento dell’ I MU relativa a ll’anno 20 1 0 , per l’importo complessivo di € 297.584,00, in relazione a fabbricati ubicati all’interno della base della Marina Militare di Taranto e destinati ad alloggi per il personale in servizio, essendo stata disconosciuta l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo Comune nei confronti del Ministero della Difesa avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di T aranto il 19 dicembre 2016, n. 2770/01/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricors o originari o del contribuente – sul rilievo chei predetti immobili erano stati utilizzati per compiti istituzionali della Marina Militare. 3.Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato adue motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a , del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente riconosciuto dal giudice di secondo grado al contribuente il diritto «all’esenzione dal tributo degli immobili accertati in quanto “sono stati utilizzati nell’anno 2010 per compiti istituzionali propri della Marina Militare, così come espressamente sono stati indicati negli annessi elenchi della dichiarazione del Comando della Stazione navale di Taranto».

A dire del ricorrente: «La sentenza impugnata merita di essere cassata, avendo fatto cattiva applicazione delle norme e dei principi consolidati in materia diesenzione ICI in relazione ad immobili di proprietà dell’Amministrazionedella Difesa utilizzati per alloggi di servizio per il proprio personale e non direttamente per fini istituzionali (difesa nazionale). Nel caso in esame, gli alloggi accertati sono stati utilizzati per consentire al personale imbarcato di usufruire di tale temporanea sistemazione,migliorativa rispetto alle navi». Tanto sarebbe confermato dallo stesso contribuente con l’espressa ammissione che:

«Detti alloggi sono utilizzati dall’Amministrazione per fini istituzionali, in particolare per consentire agli equipaggi delle Navi insosta di poter sostare in un ambiente più confortevole rispetto allecabine delle Navi». 2.1 Il predetto motivo è fondato. 2.2. S u tale questione, non vi sono ragioni per disattendere l’orientamento formatosi in controversie - del tutto sovrapponibili alla presente, avendo ad oggetto l a pretesa all’esenzione dall’ICI in relazione ad alloggi di servizio per il personalemilitare - tra lo stesso Ministero della Difesa ed altre amministrazioni comunali ( in termini:

Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, nn. 20041 e 20042; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2011, n. 20466; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26453; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3268; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2021, n. 3974; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4572; Cass., Sez. Trib., 21 settembre 2023, nn. 27025 e 27035). Difatti, le esenzioni previste per l’ICI dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 nov embre 1992, n. 504, sono espressamente richiamate e confermate per l’IMU dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n.

23. L'orientamento interpretativo così emerso muove dai seguenti fondamentali passaggi: - la disciplina dell’ICI è riconducibile al d.lgs. 30 nove mbre 1992, n. 504, e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, all'art.7, comma 1, lett.a, del medesimo decreto legislativo ; -le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, nn. 36028e 36032; Cass. , Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530;

Cass., Sez. Trib., 9 agosto 2024, nn. 22601 e 22613), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio; - l'art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, prevede, in effetti , l'esenzione da ICI degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma soltantose essi siano «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali»; - quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o al servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione “diretta” ed “ immediata ” per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone(tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2011, n. 30731; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2015, n. 15025; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26453;Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3268;Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2021, n. 3974; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4572; Cass., Sez. Trib., 21 settembre 2023, nn. 27025 e 27035). Nella specie, a ben vedere, si tratta di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, in quanto il godimento del bene stesso è stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone.

Ed è, difatti, lo stesso Ministero della Difesa a chiarire che gli immobili in questione sono costituiti dagli alloggi per l'abitazione del personale di servizio e delle relative famigliee che tale uso è conseguente ad una concessione amministrativa del bene a fronte del pagamento di un canone. Peraltro, ai fini dell'applicazione della norma tributaria,non può dirsidirimente che gli immobili stessi siano classificabili ex art. 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497 (ora abrogata dall’art. 2268, comma 1,n. 745, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66),quali «infrastrutture militari», né che il canone concessorio così percepito abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione.

Aggiungasi l’irrilevanza della loro collocazione «all’interno di un comprensorio militare, recintato e vigilato dalla stessa amministrazione militare».

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice disecondo grado che l’appello del Comune di Taranto dovesse rigettarsi sulla base della sola dichiarazione resa dal Comandante della Stazione Navale di Taranto il 14 marzo 2022 (depositata in forma telematica nel giudizio di appello il 5 aprile 2022 ) in ordine alla destinazione d’uso degli alloggi c.d. “APP-SLI” [cioè, gli «alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio», ai sensi dell’art. 279, lett. d, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66] per gli anni di imposta 2010, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021e 2022.

A dire del ricorrente, «la disciplina ICI va ricondotta al D. Lgs n.504/92 e non al D. Lgs n. 66/2010 o al DPR 90/2010 che concernano tutt’altra materia, rispettivamente il codice dell’ordinamento militare e le disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che non hanno nulla a che fare con il regime delle esenzioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. a)del citato D. Lgs n.504/92». Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio, giacché l’esclusione degli alloggi di servizio dall’astratta riconducibilità alla nozione di immobili « destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, preclude, a monte, ogni sindacato sulla valutazione dei mezzi di prova.

4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza de l primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario del contribuente e la conferma dell’atto impositivo.

5. Le spese di giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale; viceversa, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. Ignazio Marcello Fischetti, per dichiarato anticipo. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024. IL PRESIDENTE Giacomo Maria Stalla