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Ordinanza — n. 119/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal of the lawsuit before the hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 119/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation proceeding extinguished because the appellant voluntarily withdrew the appeal prior to the chamber hearing. The underlying dispute involved a tax dispute over IMU charges where the lower appellate court had initially ruled against the taxpayer. The withdrawal was formalized through a conciliatory agreement accepted by the opposing party, rendering further judicial intervention unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390, second comma; Art. 390, third comma; Art. 391, fourth comma of the Code of Civil Procedure: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws it before the hearing, and the court must declare the proceeding extinct without ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceeding conciliatory agreement cassation procedure voluntary withdrawal indennità di dislocazione e di espatrio cambiamento di domicilio trasferimento dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second comma of the Code of Civil Procedure
Larinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 390, third comma of the Code of Civil Procedure
Larinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 391, fourth comma of the Code of Civil Procedure
Stante l’accettazione della rinuncia ( seppure in sede di conciliazione stragiudiziale), nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).
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Testo completo

o in Roma (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: giuditta.merone@pecavvocatinola.it), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Eleonora Carpentieri, entrambi con studio in Napoli (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso lo studio legale Leone in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionaleper la Campania il 26 luglio 2022, n. 5584/15/2022; ICI IMU ACCERTAMENTO ABITAZIONE PRINCIPALE RINUNCIA AL RICORSOudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2024 dalDott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: 1.Nerio Gilberto Matteo Stasi ha proposto ricorso (sulla base di cinque motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 luglio 2022, n. 5584/15/2022, che, in controversia su impugnazione di avvisoin rettifica emanato il 26 ottobre 2020 col n. 703141/248 e notificato il 6 novembre 2020 per l’IMU relativa all’anno 2018, in relazione a d un appartamento e ad un’autorimessa ubicati in Napoli alla Discesa Gaiola n. 7/F, di cui il medesimo era proprietario, disconoscendosil’esenzione prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze,ha accolto l’appello proposto dalComune di Napoli nei confronti di Nerio Gilberto Matteo Stasi avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 10 settembre 2021, n. 9701/15/2021, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario del contribuente - sul presupposto che quest’ultimo aveva trasferito la propria residenza anagrafica nell’appartamento in questione soltanto con decorrenza dal 8 luglio 2019(quindi, in epoca successiva all’anno di riferimento). 3.Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.

4. In prossimità dell’adunanza camerale, NerioGilberto Matteo Stasi ha depositato rinuncia al ricorso in conseguenza di accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del quale, da un lato, «il Comune di Napoli riconosce l'esenzione per abitazione principale e relativa pertinenza per icespiti di Discesa Gaiola n. 7/F (...)», dall’altro lato, «il Dott. Stasi rinuncia ai ricorsi proposti presso la Suprema Corte di Cassazione avverso le sentenze della CGT di II° della Campania n. 5584/15/2022 (IMU 2018) e n. 879/7/2024 (IMU 2019), favorevoli al Comune di Napoli che accetta la rinuncia», convenendosi la compensazione delle spese giudiziali. CONSIDERATO CHE:

1. Larinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore del ricorrente in base al conferimento di procura speciale ad hoced è stata accettata di persona (in via preventiva) dal controricorrente ( ar t t. 390, terzo comma, e 391, quarto comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il presente procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso.

2. Stante l’accettazione della rinuncia ( seppure in sede di conciliazione stragiudiziale), nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 3.Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo ( tra le tante:

Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Cortedichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 4 dicembre 2024. IL PRESIDENTE Dott.Giacomo Maria Stalla