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Ordinanza — n. 114/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax court ruling for insufficient evidence proving agricultural use exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 114/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision annulling municipal tax assessments against an agricultural business owner. The lower courts had confirmed the annulment based on a lack of proof that the land was used for direct agricultural cultivation, relying on a 2017 inspection showing an existing building. The Court held that the first-instance judgment failed to verify the sufficiency and relevance of the company file data required to prove the exemption's prerequisites, violating the burden of proof rules.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1992; In tax litigation, the taxpayer bears the burden of proving the sufficiency, adequacy, completeness, and relevance of information in the company file to demonstrate eligibility for agricultural land exemptions.

Parole chiave

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agricultural land exemption burden of proof taxpayer company file relevance tax assessment annulment direct cultivation requirement legality principle tax evidence sufficiency strutture agrarie

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1992
La questione su cui verte il presente giudizio riguarda l’applicabilità o meno dell’agevolazionedi cui all’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs.
Art. 9 d.P.R. 503/1999
Con riferimento, poi, ai dati del fascicolo aziendale previsto dall’art. 9 d.P.R. 503/1999, cui ha fatto riferimento il controricorrente, si ribadisce che questo contiene dati certamente utilizzabili nell’ambito dei rapporti con la P.A.
Art. 115 c.p.c.
A questo proposito il Collegio intende richiamare il consolidato principio di legittimità secondo cui nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., sostenendo la contraddittorietà della motivazione.
art. 2697 c.c
4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 9 d.P.R. 503/1999
Con riferimento, poi, ai dati del fascicolo aziendale previsto dall’art. 9 d.P.R. 503/1999, cui ha fatto riferimento il controricorrente, si ribadisce che questo contiene dati certamente utilizzabili nell’ambito dei rapporti con la P.A.
art. 115 c.p
A questo proposito il Collegio intende richiamare il consolidato principio di legittimità secondo cui nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 3474/2024
Cass., Sez. 5, n. 22616/2024
Sez. 5, n. 7127/2019
672256 – 01 , nello stesso senso Sez. 5, n. 7127/2019,Rv.
Sez. 5, n. 19130/2016
, Sez. 5, n. 19130/2016, Rv.
Sez. 5, n. 10284/2019
La ratiodella disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (Cass., Sez. 5, n. 10284/2019, Rv.
Sez. 1, n. 7090/2022
111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. 1, n. 7090/2022 , Rv.
Sez. 3, n. 23940/2017
650880 – 01 , Sez. 3, n. 23940/2017,Rv.
Sez. U, n. 8053/2014
Sez. 5, n. 3474/2024
Sez. 5, n. 3474/2024, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6121/2022R.G. proposto da Comune di Arcole,in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Tacchi Venturi – ricorrent e – Contro ZandomeneghiGianluigi, titolare dell’impresa agricola individuale Vivai Zandomeneghi di Zandomeneghi Luigi, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Orsolato –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale del Veneto n. 983/2/2021depositata il 2 agosto 2021 Oggetto: Ici Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 3 dicembre 2024 FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto l’impugnazione d i cinque avvisi di accertamento (n. 335/2016, 336/2016, 337/2016, 3/2016, 4/2016) emessi dal comune di Arcole (d’ora in poi ricorrente ) nei confronti di Gianluigi Zandomeneghi, titolare dell’impresa agricola individuale Vivai Zandomeneghi di Zandomeneghi Luigi (d’ora in poi ricorrente) per l’omesso pagamento dell’Imu relativa agli anni 2013 - 2015 e alla Tasi 2014 e 2015.

La questione su cui verte il presente giudizio riguarda l’applicabilità o meno dell’agevolazionedi cui all’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1992, in base al quale sono considerati non edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti sui quali persiste l’utilizzoagro-silvo- pastorale. La CTPha accolto il ricorso e l a CTR ha conferma t o la decisione di primo grado, per quello che rileva in questa sede, sulla base delle seguenti ragioni: - c on riferimento al requisito oggettivo richiesto per il riconoscimento dell’agevolazione, si evince dalla visione panoramica della superficie inquadrata «l’assenza di qualsiasi immagine ravvicinata, le foto allegate al progetto presentato al Comune nel2014 non consentono di individuare la presenza di piante rasenti il suolo, ma nemmeno di escluderla.

Pertanto, mancano elementi certi per disconoscere che il terreno fosse utilizzato per la coltivazione di talee o rizomi, così come afferma il contribuente nei propri atti difensivi e del resto l'utilizzo agricolo del terreno è affermato anche dalla certificazione dell'Avepa, non contestata dall'Ente locale»;- «L'esito del sopralluogo eseguito nel 2017 certifica che in tale data sul terreno insisteva un'opera edilizia, tuttavia la documentazione prodotta in giudizio non contiene nessun elemento idoneo a dimostrare che tale opera esistesse già negli anni 2013, 2014 e 2015, ai quali si riferiscono le pretese erariali in contestazione.

Ne consegue che il fatto riscontrato dai funzionari comunali è ininfluente ai fini del presente giudizio. Per le predette ragioni, che assorbono i motivi di controdeduzioni del contribuente, va confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, in quanto il Comune di Arcole non ha prodotto in giudizio elementi probatori idonei a dimostrare l'insussistenza dei requisiti per godere dell'agevolazione di cui agli artt. 2, comma l, lettera b), secondo periodo del d.lgs. 504/1992»; - «Considerato , tuttavia, che nemmeno il contribuente ha dimostrato l'utilizzo agricolo sulla base di elementi inconfutabili, non potendo considerare tale la certificazione Avepa, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio».

Il ricorrente propone ricorso fondato su tre motivi illustrati con memoria, ilcontribuente si è costituito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo la contraddittorietà della motivazione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2, lett.

b) del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo l’errata applicazione dell’agevolazione fiscale oggetto del giudizio.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui pone a carico dello stesso la dimostrazione della sussistenzadel requisito oggettivo.

4. I motiv i sono fondat i e possono essere trattati congiuntamente , stante la stretta connessione, riguardando tutti il requisito oggettivo per il riconoscimento dell’agevolazione e il relativo riparto degli oneri probatori. 4.1. Occorre premettere che in tema di ICI (sul punto estensibile all’IMUe alla Tasi), l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504del 1992 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, è subordinata alla ricorrenza dei requisitidella qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della l. n. 9 del 1963(cd requisito soggettivo), e della conduzione effettiva dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente(cd requisito oggettivo) ( Cass. , Sez. 5, n. 19130/2016, Rv. 641103 -01) .

La ratiodella disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (Cass., Sez. 5, n. 10284/2019, Rv. 653371 – 01 ; nello stesso senso già C orte Cost. ordinanza n. 87/2005 ; ordinanza n. 336/2003). I requisitinecessari per avere accesso al regime agevolato per giurisprudenzapacifica sono:

a) l’iscrizione agli appositi elenchi;b) l’assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia;

c) il possesso e la conduzione diretta di terreni agricoli e/oaree edificabili;

d) il carattere principale di tali attività rispetto adaltre fonti di reddito. La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione. Mentre, infatti,l'iscrizione di cui al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo,la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, vaprovato in via autonoma, (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 19130/2016, Rv. 641103 –01, cit., Sez. 5, n. 10284/2019, Rv. 653371 – 01 , cit., Cass. n. 9510 del 2008, Rv. 602649 –01, Sez. 5, n. 214 del 07/01/2005,Rv. 581550 - 01 ). 4.2.

La sentenza impugnata,da un lato, ha affermato l’assenza di elementi certi per disconoscere che il terreno fosse utilizzato per la coltivazione, fondando tale conclusione sull’inidoneità della documentazione fotografica prodotta dall’odierno ricorrente e sulla «certificazione dell’Avepa non contestata dall’Ente » (n.d.r. Avepa costituisce acronimo di Agenzia veneta per i pagamenti ed è un ente strumentale istituito dalla Regione del Veneto con legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 per svolgere inizialmente funzioni di organismo pagatore regionale degli aiuti, dei premi e dei contributi nel settore agricolo).

Anzi, con riguardo alla produzione del ricorrente ha affermatoche «le foto allegate al progetto presentato al Comune nel 2014 non consentono di individuare la presenza di piante rasenti il suolo, ma nemmeno di escluderla».A tali conclusioni perplesse la sentenza è giunta ritenendo erroneamente che l’onere probatorio sull’insussistenza dei requisiti per godere dell’agevolazione fosse a carico dell’odierno ricorrente; essa non ha, dunque, applicato i principi di legittimità sopra richiamati sulla ripartizione dell’onere probatorio. Le ragioni circa l’irrilevanza della documentazione prodotta dal ricorrente sono, infatti, tutte basate sul presupposto che lo stesso non avrebbe provato la mancanza del requisito oggettivo.

Per altro verso, la sentenza conclude per la compensazione delle spese sul presupposto che «nemmeno il contribuente ha dimostrato l'utilizzo agricolo sulla base di elementi inconfutabili, non potendo considerare tale la certificazione Avepa». La sentenza è, pertanto, effettivamente contraddittoria ed ondivaga, in quanto ha affermatoche l’odierno ricorrente non ha fornito la prova della mancata coltivazione del terreno, ma anche che il controricorrente non ha provato l’utilizzo agricolo. Nel caso di specie non risulta rispettato i l «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. 1, n. 7090/2022 , Rv. 664120 –01, Sez. 6 - 3, n. 22598/2018 , Rv. 650880 – 01 , Sez. 3, n. 23940/2017,Rv. 645828 – 01 , Sez.

U, n. 8053/2014 , Rv. 629830 – 01 ) . Le affermazioni contrastanti sono effettuate tutte sull’aspetto probatorioe non consentono di comprendere le ragioni dell’annullamento degli atti impugnati. La sentenza non ha richiamato , neppure per relationem , le ragioni fatte proprie dai giudici di primo grado e, pertanto, anche sotto questo profilo non si rinvengono i motivi che fondano il riconoscimento dell’agevolazione. Con riferimento, poi, ai dati del fascicolo aziendale previsto dall’art. 9 d.P.R. 503/1999, cui ha fatto riferimento il controricorrente, si ribadisce che questo contiene dati certamente utilizzabili nell’ambito dei rapporti con la P.A. e, quindi anche con l’ Erario e glienti impositori, ma altra questione è, ovviamente, quella afferente alla verifica della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, al fine di provare , nell’ambito di un giudizio contenzioso, il poss esso in capo al proprietario dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo previsto per l'utilizzoagricolo di un terreno edificabile.

In tal senso si intende ribadire che, perprovare nell'ambito di un giudizio contenzioso il possesso in capo al proprietario del requisito della diretta conduzione del fondo e, in generale, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, occorre una verifica da parte del giudice di merito della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sul contribuente(Cass. Sez. 5, n. 3474/2024, Rv. 670360 – 01 ) . Nulla è dato sapere nel caso di specie, in ordine ai dati contenuti nel fascicolo aziendale ed anche sotto tale profilo deve essere sottolineato il deficitdella sentenza impugnata.

Per altro verso non è possibile ritenere , come sostenuto ne l controricorso, che oggetto del giudizio di secondo grado erano solo le censure dell’odierno ricorrente e non più l’impugnazione degli avvisi diaccertamento. A questo proposito il Collegio intende richiamare il consolidato principio di legittimità secondo cui nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda,come è accaduto nel caso in esame (Cass., Sez. 5, n. 22616/2024, Rv. 672256 – 01 , nello stesso senso Sez. 5, n. 7127/2019,Rv. 653319 – 01 ) .

Non è, dunque, possibileritener e che l’ oggetto del contendere sia ridimensionato rispetto all’ originaria domanda di annullamento degli atti impositivi impugnati con il ricorso introduttivo.

3. Dall’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto , in diversa composizione, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’agevolazione, secondo il regime degli oneri probatori sopra enunciato e l’esame delle domande proposte con il ricorso introduttivo,reiterate in appello. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnat