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Ordinanza — n. 9/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary acceptance of tax relief schemes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer voluntarily accepted two specific tax relief schemes. Although the taxpayer had previously challenged a payment order regarding investment participation valuation, she subsequently submitted a waiver and proof of payment under the 'Rottamazione Ter' and 'Rottamazione Quater' programs. The court ruled that because the taxpayer chose these condonatory instruments, the original litigation was no longer necessary, and the double contribution penalty was inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.l. n. 119/2018; Art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022: When a taxpayer voluntarily adheres to statutory tax relief schemes, the prior administrative litigation is extinguished, precluding the imposition of the double contribution penalty.

Parole chiave

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tax relief schemes judicial extinction double contribution penalty voluntary waiver Rottamazione Ter Rottamazione Quater tax dispute resolution sostituzione nell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 del d.l. n. 119 del 2018
Alberto Giovannini FATTI di CAUSA Maria Gabriella Scarpato, nella qualità di erede di Maria Caruso, propose ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa ex art. 36 bisdel d.P.R.
Art. 1, commi 231 a 252 della legge n. 197 del 2022
14782; Cass. 18/01/2022 n.1420).La Corte
d.P.R. n. 600 del 1973
36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, recante pretesa tributaria per imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni.
d.l. n. 118 del 2019
Parte contribuente ha, infatti, versato in atti rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dall’Avvocato dello Stato, nonché documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto in esito all’adesione alle due definizioni agevolate di cui al d.l. n. 118 del 2019 e alla legge n.197 del 2022.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372;
Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782
Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782; Cass.
Cass. 18/01/2022 n.1420
14782; Cass. 18/01/2022 n.1420).La Corte
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPATO MARIA GABRIELLA, in qualità di erede di Caruso Maria, elettivamente domiciliata in Roma, via A.Farnese n.7 presso lo studio degli Avv.ti Alice Cogliati Dezza e Alessandro Cogliati Dezza che la rappresentano e difendono per procure in atti –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata; -controricorrente– e contro EQUITALIA SUD S.P.A. -intimata- avverso la sentenza n. 4128/ 9/ 20 15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 15luglio 20 15 ;

ESTINZIONE ROTTAMAZIONE TER E QUATERudita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2024dal Cons. Roberta Crucitti ; udito il P.M., in persona della Sostituta Procuratore Generale Paola Filippiche ha concluso per l’estinzione del giudizio ; uditi per la ricorrente l’Avv. Alessandro Cogliati Dezza e per la controricorrente l’Avv. Alberto Giovannini FATTI di CAUSA Maria Gabriella Scarpato, nella qualità di erede di Maria Caruso, propose ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa ex art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, recante pretesa tributaria per imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni.

La decisione di accoglimento del ricorso , emessa dalla Commissione tributaria provinciale e appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello riteneva che l’iscrizione a ruolo fosse legittima in quanto emessa da dirigente che all’epoca era pienamente legittimato all’esercizio di quelle funzioni. Nel merito, la C.T.R. rilevava che il termine di decadenza triennale non poteva che partire dal momento dell’omissione della terza rata del pagamento onde la notifica era perfettamente nei termini; che l’avviso di irregolarità non era necessario trattandosi di semplice omissione di pagamento della somma dovuta senza alcuna possibile duplicazione di imposta.

Avverso questa sentenza Maria Gabriella Scarpato ha propos to ricorso,affidato a quattro motivi . L’Agenzia delle entrateha resistito con controricorso. Fissata la trattazione all’odierna pubblica udienza la ricorrente ha depositato istanza di estinzione per rinuncia al ricorso e domanda di adesione alla definizione agevolata ex art.3 del d.l. n.119 del 2018 (cd. rottamazione ter ), ricevute di pagamento secondo il piano di rateaizzazione delle prime 15 rate, domanda di adesione alla definizione agevolata ex art.1, commi 231 a 252, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater ) con ricevuta di pagamento del 23.10.2023 della rata unica a saldo della rottamazione quater.

Il P.M., nella persona della Sostitutaprocuratore generale Paola Filippi aveva anteriormente depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso, modificando quindi le proprie conclusioni come trascritte sopra in epigrafe. Ragioni della decisione L’esame dei motivi del ricorso è precluso dall’intervenuta adesione della ricorrente agli strumenti condonistici delle cd. rottamazione tere rottamazione quater. Parte contribuente ha, infatti, versato in atti rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dall’Avvocato dello Stato, nonché documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto in esito all’adesione alle due definizioni agevolate di cui al d.l. n. 118 del 2019 e alla legge n.197 del 2022.

Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità̀ o improcedibilit à̀ del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372;

Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782; Cass. 18/01/2022 n.1420).La Corte

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe cessata la materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso,in Roma