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Ordinanza — n. 35000/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil liability judgment for arson damages due to procedural abuse and lack of new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35000/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Franco Tallarico against the Second Instance Court's partial reform of a first-instance judgment ordering him to pay damages for an arson attack on a municipal building. The appellant argued for a complete re-evaluation of the compensation amount, but the court found his arguments repetitive and devoid of new factual elements suitable for a cassation review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the remaining litigation costs and a specific sum to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 96, comma 3, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it merely requests a general re-evaluation of the quantum of damages without presenting new facts or legal arguments, thereby constituting an abuse of process that violates the principle of reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

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arson civil liability cassation procedural abuse reasonable duration proceedings litigation costs allocation quantum of damages review danni da incendio ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, c.p.c.
e nullità della sentenza di secondo grado, ex art. 360, n.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna, altresì , il ricorrente a pagare alla parte controricorrente la somma di euro 6.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
11511; Cass.13/06/2014, n.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
11511; Cass.13/06/2014, n.
art. 2043 cod. civ
Con atto di citazione del marzo 2013, il Comune di San Fili convennein giudizio Franco Tallarico innanzi al Tribunale di Cosenza al fine di sentirlo condannareai sensi dell’ art. 2043 cod. civ.
art. 246 c.p
art. 2043 c.c
Con atto di citazione del marzo 2013, il Comune di San Fili convennein giudizio Franco Tallarico innanzi al Tribunale di Cosenza al fine di sentirlo condannareai sensi dell’ art. 2043 cod.
art. 2697 c.c
Con il terzo motivo , il ricorrente denuncia la “ violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c., errata valutazione delle prove assunte -ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 27/02/2019 n. 5725
Ambrosi istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione(Cass. Sez. 3, 27/02/2019 n. 5725;Cass.
Cass. Sez. U., 13/09/2018 n. 22405
5725;Cass. Sez. U., 13/09/2018 n. 22405).
Corte Cost. 26/06/2016, n. 152
In tal guisa, il ricorso per cassazione finisce per integrare un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, come rilevato dalla sentenza della Corte Cost. 26/06/2016, n. 152 che ha confermato la tenuta costituzionale della norma processuale (art.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8528/2024R.G. proposto da Franco TALLARICO, rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo R. Filareti, come da procura speciale alla lite in calce al ricorso,con domicilio digitale ex lege; –ricorrente– contro COMUNE DI SAN FILI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Scarpelli,giusta procura speciale in calce al controricorso , con domicilio digitale ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANZAROn. 1156 /2023, pubblicata il 18ottobre 2023;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 otto bre 202 5 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Oggetto: Responsabilità civile generale –Incendio - Risarcimento . CC 23ottobre2025 Ric. n.8528/2024 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi Fatti di causa 1. Con atto di citazione del marzo 2013, il Comune di San Fili convennein giudizio Franco Tallarico innanzi al Tribunale di Cosenza al fine di sentirlo condannareai sensi dell’ art. 2043 cod. civ. al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’incendio da lui appiccato nellanotte del 22 dicembre 2010 all’interno della C asa comunale ( in particolare , Tallarico dichiarò di essere stato l’autore materiale dell’incendio), finalizzato a distruggere la documentazione contenuta nei fascicoli relativi alle pratiche urbanistiche, per l’irregolarità dell e quali era stato successivamente imputato del reato di peculato,per cui aveva patteggiato.

Il Tribunale di Cosenzacon sentenza n. 796/2020 accolse la domanda e, per l’effetto, condannòil convenuto a pagare in favore del Comune: euro 47.253,59 per danni da incendio; euro 9.000,00 per danni da disservizio; euro198.970,96 per risarcimento del danno da mancato guadagno , oltre ad euro 100.000,00per danno all’immagine, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata, a far tempo dal 20dicembre 2010 e fino al soddisfo,con condanna al pagamento delle spese di lite. 2.Franco Tallarico ha proposto gravame avverso la sentenza di primo gradodinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro.

Si è costituito il Comune di San Fili, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. Con ordinanza del 2 aprile 2021, dapprima, la Corte ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza fino alla concorrenza dell’importo di euro 100,000,00 e con la sentenza qui impugnata, poi, ha parzialmente accolto il gravame e, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha rideterminatol’importo dei danni liquidati e segnatamente: in euro41.066,86 per i danni da incendio; in euro 6.300,00 per i danni da disservizio; in euro 189.058,80 per il risarcimento dei danni da mancato guadagno, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo; ha compensato nella misura delle metà le spese di lite del doppio di giudizio e CC 23ottobre2025 Ric. n.8528/2024 Pres.

A. Scrima Rel. I. Ambrosi condannato Franco Tallarico al pagamento della residua metà , come liquidata in dispositivo.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro , Franco Tallarico ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi; ha resistito concontroricorso il Comune di San Fili. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Parte ricorrenteha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrentelamenta l’ “ illogica, ed erronea motivazione –mancata integrazione del contraddittorio necessario nei confronti dei titolari delle pratiche edilizie - violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 102, 112, 115, 116 c.p.c. e nullità della sentenza di secondo grado, ex art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.”; nello specifico, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non è stato rilevato il litisconsorzio necessario nei confronti dei titolari delle concessioni edilizie (escussi come testi nel giudizio di primo grado), che avrebbero dovuto corrispondere al Comune gli oneri concessori che asseritamente sarebbero stati incassati dal ricorrente. 1.2.Il primo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni .

In primo luogo, non sussiste alcuna nullità “ assoluta ” della sentenza impugnata in quanto ilricorrente nel sostenere la sussistenza del l itisconsorzio necessario nei confronti dei titolari delle concessioni edilizie (escussi come testi nel giudizio di primo grado), i qualiavrebbero dovuto corrispondere al Comune gli oneri concessori che asseritamente sarebbero stati incassati dal ricorrente, formula un’eccezione nuova,mai sollevata prima nel giudizio di merito; difatti, l’odierno ricorrentetanto nel giudizio di primo grado quanto in quello dinanzi alla Corte d’appello ha sempre e soltanto contestato l’incapacità a testimoniare dei testi ai sensi dell’art. 246 c.p.c. ( v. pag. 2 del ricorso) ; del resto , la stessa sentenza ha ritenuto l’esame precluso per non essere stata proposta la questione néin sede di escussione dei testimoni n é in sede di precisazione delle conclusioni (pag. 6 della sentenza impugnata).

CC 23ottobre2025 Ric. n.8528/2024 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi In secondo luogo, nonostante la formale denuncia di violazione di legge ravvisabilenella sentenza per non aver integrato il contraddittorio nei confronti dei titolari delle pratiche ediliziein quanto «direttamente controinteressati alla controversia che trattasi», il ricorrente propone una sostanziale rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; difatti, il mezzo in esame evoca,nella sostanza, profili di fatto e pretende da questa Corte u n nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte diappello, omettendo di confrontarsi con quanto da questa motivato e di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161, Cass. 4/07/2017, n. 16467;

Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Giova,peraltro, richiamare quanto già precisato da questa Corte, secondo cui le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto:

a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;

b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; quello di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

CC 23ottobre2025 Ric. n.8528/2024 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi Pertanto, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, 14/01/2019 n. 640).Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo in esame e, piuttosto , con esso par t e ricorrente mira a proporre ipotesi alternative di ricostruzione del fattoe tenta di porre in secondo pianola propria pacifica qualità di dipendente del Comune di San Fili, addetto all’Ufficio Tecnico del Comune e autore materiale dell’incendio da cui sono derivati i danni cagionati.

Va,infine, ri badit a l’ inammissibilità dell’ inedit o profil o di nullità “assoluta” della sentenza impugnata, reiterato dal ricorrente nella memoria illustrativa, derivante,a suo dire, dalla “ mancata integrazione del contraddittorio necessario ” dei titolari delle praticheedilizie. 2.Con il secondo motivo, il ricorrent e denuncia il “ difetto di motivazione sull’eccepito difetto di legittimazione attiva e passiva - errata valutazione delle prove assunte -violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art.2043 c.c. - per motivazione errata ed apparente e nullità della sentenza di secondo grado, ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. ; in particolare,viene censurata la sentenza nella parte in cui ha escluso il difetto di legittimazione attiva del Comune adducendo che l’asserita consegna dei soldi nelle mani del ricorrente, da parte dei titolari delle pratiche edilizie, dovrebbe dare titolo soltanto ai medesimi ad agire per rivendicarne la restituzione o il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.e, non viceversa, al Comune che, diversamente, risulta estraneo a tale vicenda, tenuto conto le somme non sono mai entrate nella sua disponibilità. 2.1.Il secondo motivo di ricorso si rivela in parte inammissibile e in parte infondato. 2.1.1.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente lamenta pretese violazioni della norma sostanziale in tema di responsabilità aquiliana nonché di quelle processuali con riferimento alla pretesa non correttezza CC 23ottobre2025 Ric. n.8528/2024 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi dell’interpretazione fornita dai giudici di merito in ordine alla legittimazione processuale attiva del Comune odierno controricorrente ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ancora una volta, il ricorrente, al di là delle norme richiamate e asseritamente violate, richiede in sostanza una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito, e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, il che è inammissibile in sede di legittimità. 2.1.2.Il motivo è infondato quanto alle censure prospettate in punto di motivazione.

Giova in proposito richiamare il principio affermato, anche a Sezioni Unite, da questa Corte, secondo cui «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014). Alla luce di tale principio, l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello non merita censura, in quanto, condividendo quanto deciso dal Tribunale, detta Corte ha ritenuto non fondata la questione, già posta in appello, sul difetto di legittimazione dell’Ente posto che il Comune di San Fili ha agito nei confronti di Tallarico ai sensi dell’art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del danno derivatoglidalle condotte illecite, derivanti da reato, postein essere dal predetto.

In tale contesto,l’esistenza del rapporto di servizio così come il collegamento tra CC 23ottobre2025 Ric. n.8528/2024 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi detto rapporto e le condotte illecite è completamente privo di rilevanza e tanto a prescindere dalla conclamata esistenza del rapporto di servizio. Per quanto riguarda, invece , la sentenza di condanna patteggiata è vero che ad essa nel giudizio civile di risarcimento può riconoscersi un mero valore indiziario e, tuttavia, nel caso in esame a tanto la sentenza impugnata si è pienamente attenuta posto che quella sentenza è stata valutata unitamente a tutti gli altri elementi di prova ivi compresi le prove testimoniali assunte in giudizio nel contraddittorio delle parti» (pag. 6 della sentenza impugnata).

3. Con il terzo motivo , il ricorrente denuncia la “ violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c., errata valutazione delle prove assunte -ex art. 360, n. 3, c.p.c.”; in particolare, viene censurata la sentenza nella parte in cui, pur volendo ritenere pacifico e provato l’evento dannoso di cui all’asserita appropriazione da parte di Franco Tallarico delle somme che gli erano state consegnate dai titolari delle pratiche edilizie, il Giudice del gravame non avrebbe dovuto trascurare che tali somme non sono mai entrate nella disponibilità del Comune di San Fili ovvero che non potevano essere considerate parte del patrimonio dello stesso Entee, pertanto, avrebbe dovuto disattendere la domanda, considerato che non era configurabile alcun depauperamento patrimoniale in danno del Comune di San Fili.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la “ violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c., errata valutazione delle prove assunte -ex art. 360, n. 3, c.p.c.”; in particolare, viene censurata la sentenza nella parte in cui avrebbe errato nel riconoscere la domanda di risarcimento danni, riferita ai danni materiali subiti dal Comune di San Fili a seguito dell’incendio della casa comunale, tenuto conto che il Comune non avrebbefornito alcuna descrizione dettagliata e specifica in merito ai costi e alle caratteristiche dei mobili e delle attrezzature danneggiate. 4.1.

Il terzo e quarto motivo di ricorso , che possono essere congiuntamente esaminati, ponendo all’evidenza questioni connesse , sono entrambi inammissibili. CC 23ottobre2025 Ric. n.8528/2024 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi Il ricorrente reitera doglianze ritenute integralmente infondate dalla Corte d’appello e va ribadito il principio consolidato secondo cui non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass.

Sez. 1, 14/01/2019 n. 640). Nulla di tutto ciò si rinviene n ei motiv i in esame, e, ancora unavolta, con essi, parte ricorrente denunciando la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. -censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. mache è però configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass. n. 13395 del 29/05/2018) - mira inammissibilmente a censurare la valutazione degli elementi probatori effettuata dai giudici di merito. 5.Il ricorso va rigettato. 5.1.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del ricorrente in favore della parte controricorrente, così come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario. 5.2. Sussistono, infine, i presupposti ai fini della condanna ex art. 96 , comma3, c.p.c.. In proposito, questa Corte ha già,più volte, ritenuto che costituisce abuso del diritto di impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta dirivalutazione nel merito della controversia; in tali casi, infatti, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini CC 23ottobre2025 Ric. n.8528/2024 Pres.

A. Scrima Rel. I. Ambrosi istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione(Cass. Sez. 3, 27/02/2019 n. 5725;Cass. Sez. U., 13/09/2018 n. 22405). In tal guisa, il ricorso per cassazione finisce per integrare un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, come rilevato dalla sentenza della Corte Cost. 26/06/2016, n. 152 che ha confermato la tenuta costituzionale della norma processuale (art. 96, comma 3, c.p.c.) in riferimento alle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori,contribuendo così ad aggravare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.

Nel caso in esame, manifesta appare l’incoerenza delle censure prospettatevuoi perché vengono reiterate tesi giuridiche già reputate infondate dal giudice di merito e tali da sottoporre questioni di fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, per di più criticandoin modo generico le ragioni, ampiamente argomentate, che la Corte territoriale ha posto a giustificazione della decisione impugnata, vuoi addirittura proponendo censure del tutto avulse dalla logica della decisione impugnata, come quella con cui il ricorrenteha sostenuto di non essere dipendente pubblico dell’ u fficio t ecnico ma di altro ufficio comunale e omettendo di considerare di aver dichiaratodi essere stato l’autore materiale dell’incendio.

Per quel che concerne, infine, il quantumdella condanna da irrogare, del tutto discrezionale, con l'unico limite dell'equità che è rappresentato dalla ragionevolezza che può individuarsi assumendo come parametro di riferimento l'importo liquidato per le spese dovute alla parte vittoriosa per il grado di giudizio, si stima equo condannare il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente della ulteriore somma di euro 6.000,00. Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo CC 23ottobre2025 Ric. n.8528/2024 Pres.

A. Scrima Rel. I. Ambrosi unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della part e controricorrent e , che liquida in complessivi Euro10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge,con distrazione in favore del difensore antistatario. Condanna, altresì , il ricorrente a pagare alla parte controricorrente la somma di euro 6.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà att