Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, Kronospan Italia Srl, filed a request for judgment without requesting a decision, while the respondent, Isaia Gasparotto, argued that the silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence is deemed a renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the 40-day period following the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13925/2025 R.G. proposto da: KRONOSPAN ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall’avv. MICULAN MAURIZIO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro ISAIA GASPAROTTO, rappresentato e difeso dagli avv. PONTI LUCA e DE PAULI LUCA, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 26/2025 depositata il 10/02/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 13925/2025 Numero sezionale 926/2025 Numero di raccolta generale 34992/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 31/12/2025 Il Presidente di Sezione delegato ANTONIETTA SCRIMA Numero registro generale 13925/2025 Numero sezionale 926/2025 Numero di raccolta generale 34992/2025 Data pubblicazione 31/12/2025