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Decreto — n. 34991/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 34991/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Rinaldi, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, Franchi, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day period deemed withdrawal procedural default case definition proposal obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni ritiro della domanda di revisione calcolo del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 10269/2025 Numero sezionale 925/2025 Numero di raccolta generale 34991/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 10269/2025 Numero sezionale 925/2025 Numero di raccolta generale 34991/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10269/2025 R.G. proposto da: RINALDI FABRIZIO, con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO MADONIA -ricorrente- contro ISABELLA FRANCHI, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO DI MEO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1441/2025 depositata il 5/03/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 10269/2025 Numero sezionale 925/2025 Numero di raccolta generale 34991/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2025 Il Presidente di Sezione delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 10269/2025 Numero sezionale 925/2025 Numero di raccolta generale 34991/2025 Data pubblicazione 31/12/2025