Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the required forty-day period. Although the appellant had previously submitted an explicit waiver of the appeal, the court formally applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the lapse of time as a renunciation. Consequently, the proceedings were terminated without any ruling on the merits or allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: The failure of the appellant to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7401/2025 R.G. proposto da: BELLOVESO ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avv. PETRETTI ALESSIO, PATELLANI DAVIDE e NICATORE ANDREA, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, NUOVA COSTRUZIONI SAN BIAGIO SRL IN LIQUIDAZIONE, BACIGALUPO ALFREDO, LIGORIO GIOVANNA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1560/2024 depositata il 24/12/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 7401/2025 Numero sezionale 924/2025 Numero di raccolta generale 34990/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato (peraltro, dopo la scadenza del temine di cui al penultimo capoverso dell’art. 380- bis c.p.c., in data 16.10.2025, la parte ricorrente ha depositato atto di espressa rinuncia al ricorso) e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 31/12/2025 Il Presidente di Sezione Delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 7401/2025 Numero sezionale 924/2025 Numero di raccolta generale 34990/2025 Data pubblicazione 31/12/2025