Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, De Jorio, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, Arrivabene, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4832/2025 R.G. proposto da: DE JORIO FABRIZIO, con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato VAGLIO MAURO -ricorrente- contro ARRIVABENE BARBARA, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dagli avvocati POTI' FRANCESCA e PRIMICERIO GIULIA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 5383/2024 depositata il 2/08/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Numero registro generale 4832/2025 Numero sezionale 917/2025 Numero di raccolta generale 34970/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2025 Il Presidente di Sezione delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 4832/2025 Numero sezionale 917/2025 Numero di raccolta generale 34970/2025 Data pubblicazione 31/12/2025