Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ordering partial cost compensation to the opposing municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the municipality of Pontecagnano Faiano did not accept the withdrawal, the court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay one-quarter of the litigation costs to the municipality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings; the court may order partial cost compensation between the withdrawing party and the opposing party who did not accept the withdrawal.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3598/2024 R.G. proposto da: CONSORZIO ASI SALERNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA MARIA LANDI -ricorrente- contro COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO CARAMANNO -controricorrente- contro GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO GARGIONE -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n.1232/2023 depositata il 17/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL; rilevata la mancata accettazione della rinuncia da parte del COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
Numero registro generale 3598/2024 Numero sezionale 914/2025 Numero di raccolta generale 34943/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese nel rapporto processuale fra ricorrente e resistente accettante, mentre, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., può provvedersi sulle spese riguardo al rapporto processuale fra ricorrente e COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO e le spese possono compensarsi per tre quarti, stante la desistenza dal giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione al COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO di un quarto delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.300,00 oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 26/12/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 3598/2024 Numero sezionale 914/2025 Numero di raccolta generale 34943/2025 Data pubblicazione 31/12/2025