Cassation court dismisses revocation appeal for insurance fraud, upholding lower court's finding of no good faith mistake.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the revocation appeal filed by an insurance company against a judgment awarding insurance proceeds to a third party. The lower court found that the insurance company's knowledge of the fraud did not constitute a good-faith mistake and that the third party's actions were insufficient to deceive the insurer. The court ruled that factual assessments of fraud and the validity of the transfer fall within the exclusive jurisdiction of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Supreme Court holds that determining whether a party acquired knowledge of the opponent's fraud constitutes a factual finding reserved to the court of first instance, and that the absence of a specific pronouncement on a revocation ground does not constitute a violation of the principle of contradiction if the main ground was already addressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3952/22proposto da: -) Compensa T owarzystwo U bezpieczen N a Z ycie s.a. - V ienna Insurance Group, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoPatrizia Sangalli; -ricorrente - contro -) Avenue Capital Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoErnesto Stajano; -controricorrente - nonché -) Amministrazione Giudiziaria disposta dal GIP di presso il Tribunale di Piacenza nel procedimento r.g.n. 552/2011; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello diMilano 8 luglio 2021 n. 2181 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025dal Presidente relatore dott.
Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. L’antefatto. Il 7.3.2011 la società di diritto polacco MD Spółka z o.o. (d’ora innanzi, “la MD”) stipulòun contratto di assicurazione contro il rischio di incendio con la Oggetto:revocazione - dolo della parte - nozione. N.R.G.: 3952/22 Camera di consiglio del 30 ottobre 2025 società assicuratrice Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. (d’ora innanzi, “la Compensa”). Il 9.11.2011 un incendio danneggiò beni della MD e la Compensa nel 2013 versò alla società assicurata l’indennizzo dovutoa termini di polizza. 1.1.
Mentre in Polonia avvenivano questi fatti, nei primi mesi del 2011 venivano svolte indagini per frode fiscale a carico degli amministratori della società Safwood s.p.a., socio di maggioranza della MD. Il 25.2.2011 la società fu dichiarata fallita; il 19.1.2012 (altrove, negli atti di causa, “18.1.2012”) il patrimonio della Safwood fu sottoposto a sequestro dal giudice penale. Nel 2013 la competente A utorità G iudiziaria penale autorizzò l’amministratore giudiziario dei beni sequestrati alla Safwood a venderli alla società emiratina Avenue Capital Ltd., per l’importo di euro 20.000. 1.2.
L’8 ottobre 2013 la società Avenue Capital convenne dinanzi al Tribunale di Milano l’Amministrazione Giudiziaria dei beni sequestrati alla Safwood e la società Compensa Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie S.A. (d’ora innanzi, la “CTNZ”), allegando che:
a) in esecuzione del provvedimento di autorizzazione alla vendita dei beni sequestrati adottato dal GIP, l’amministratore giudiziario dei suddetti beni, l’amministratore della MD e l’amministratore della Avenue Capital sottoscrissero un accordo in virtù del quale la MD cedette tutti i propri beni, compresi i crediti, alla Avenue;
b) tra questi beni era compreso il credito per indennizzo assicurativo, spettante alla MD nei confronti della Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. per effetto dell’incendio avvenutoil 9.11.2011. Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennizzo, quantificato in euro 1.363. 293,32; tale somma fu poi elevata in corso di causa a circa 5 milioni di euro. N.R.G.: 3952/22 Camera di consiglio del 30 ottobre 2025 1.3. Con sentenza 13.8.2014 n. 10208 (nella sentenza impugnata: “18.8.2014”) il Tribunale di Milano, dopo avere ritenuto validamente costituita la CTNZ, accolse la domanda.
2. I fatti di causa. Tre anni dopo questi fatti, con atto notificato l’11.9.2017 la Compensa Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie impugnò per revocazione la sentenza 10208/14 del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c.. La società attrice dedusse che la sentenza suddetta fu il frutto del dolo della Avenue Capital, consistito nelle seguenti condotte:
a) avere citato una società (Compensa Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie, autorizzata al solo esercizio del ramo vita) diversa da quella con cui era stata stipulata la polizza contro il rischio di incendio (Compensa Towarzystwo Ubezpieczen, autorizzata all’esercizio del ramo danni);
b) avere adìto il giudice italiano, privo di giurisdizione;
c) avere modificato la domanda in corso di causa, elevandola da 1 a 5 milioni di euro;
d) avere sottaciuto al giudice che la MD aveva già incassato l’indennizzo assicurativo;
e) avere sottaciuto al giudice che il patrimonio della MD era stato ceduto alla Avenue per un prezzo vile;
f) avere sottaciuto al giudice che l’autorità giudiziaria polacca aveva vietato la vendita dei beni della MD, compresi i crediti. 2.1. Con sentenza 21.5.2018 n. 5680 il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile l’impugnazione per tardività. Il Tribunale osservòche: -) la Compensa Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie aveva ammesso per iscritto che già il 18 maggio 2017 gli avvocati della Avenue Capital le avevano comunicato la sentenza di condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Milano; -) da tale data pertanto la Compensa Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie conosceva o poteva conoscere l’esistenza del dolo;
N.R.G.: 3952/22 Camera di consiglio del 30 ottobre 2025 -) dalla suddetta data dunque doveva farsi decorrere il termine di 30 giorni per proporre la revocazione. La sentenza fu appellata dalla CTNZ. 2.2. Con sentenza 8.7.2021 n. 2181 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame. La Corte d’appello motivò la propria decisione con plurime rationes decidendi, così riassumibili: -) non vi era prova che la CTNZ avesse scoperto il dolo solo a luglio del 2017, cioè quando sporse querela contro i rappresentanti della Avenue Capital; -) la suddetta querela non era utilizzabile come fonte di prova, per non avere la CTNZ adempiuto l’ordine - impart i tol e ex art. 210 c.p.c. - di depositare quell’atto in originale; -) le condotte indicate come “dolose” dalla CTNZ potevano essere al massimo condotte sleali, ma non costituivano artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno le controparti ed il giudice. 2.3.
La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla CTNZcon ricorso fondato su tre motivi. La Avenue Capital ha resistito con controricorso. L’amministratore giudiziario dei beni in sequestro non si è difeso. 2.4. Il ricorso fu originariamente fissato per la discussione nella pubblica udienza del 5.3.2025. All’esito, con ordinanza interlocutoria 30.4.2025 n. 11388, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla validità della procura rilasciata all’estero e non tradotta, questione contrastata nella pregressa giurisprudenza e rilevante con riferimento alla procura conferita dalla CTNZ ai propri difensori. 2.5.
Sopravvenuta la suddetta decisione (Cass. Sez. U., 02/07/2025, n. 17876) la causa è stata fissata per l’odierna camera di consiglio. N.R.G.: 3952/22 Camera di consiglio del 30 ottobre 2025 In prossimità della data fissata per la camera di consiglio il Presidente Titolare della Sezione, a causa di un impedimento del consigliere relatore designato, al fine di evitare ulteriori rinvii ne ha disposto la sostituzione col presidente del collegio giudicante. 2.6. La CTNZha depositato memoria sia prima dell’udienza del 5 marzo, sia prima dell’odierna udienza.
La Avenue ha depositato memoria prima dell’udienza del 5 marzo. RAGIONI DELLA DECISIONE Questione preliminare. La procura depositata dalla CTNZ è valida alla luce di Cass. Sez. U., 02/07/2025, n. 17876, la quale ha stabilito che “la traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”.
1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 210, 325, 326 e 395 c.p.c.. Il motivo contiene varie censurecosì riassumibili: (a) erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto inutilizzabile, ai fini del decidere, il documento contenente la copia della denuncia per truffa sporta dalla CTNZ all’autorità giudiziaria polacca nei confronti dei rappresentanti della Avenue; (b) l’istanza di esibizione della suddetta denuncia ex art. 210 c.p.c. era stata proposta tardivamente dalla controparte e fu pertanto illegittimamente accolta;
N.R.G.: 3952/22 Camera di consiglio del 30 ottobre 2025 (c) quell’istanza di esibizione era comunque inammissibile perché “i documenti comprovanti i fatti di causa menzionati nella denuncia/querela, cioè quegli elementi probatori su cui la posizione dell’odierna esponente si fonda, [erano] stati prodotti nei due pregressi gradi del presente procedimento”. 1.1. Il motivo è inammissibile. La CTNZin sostanza ascrive alla Corte d’appello di avere espunto dal novero delle prove utilizzabili un documento (la denuncia da lei sporta) nel quale erano menzionate circostanze di fatto che la stessa ricorrente assume essere comunque dimostrate da “documenti prodotti nei due pregressi gradi di giudizio”(p. 17, primo capoverso, del ricorso).
Dunque per ammissione della stessa ricorrente quel documento, della cui mancata acquisizione la ricorrente si duole,non conteneva nessun elemento che non fosse già dimostrato aliundeda altre fonti di prova. Ma dolersi che il giudice non abbia esaminato un documento irrilevante è censura inammissibile, perché anche se accolta non porterebbe alcun frutto alla ricorrente. Resta solo da aggiungere che se il giudice di merito trascuri di esaminare documenti rilevanti, questa omissione non è un errore prospettabile come error in procedendoper violazione dell’art. 210 c.p.c..
2. Sul secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è censurato il giudizio di tardività dell’impugnazione. La CTNZ sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto conosciuta o conoscibile, da parte sua, l’esistenza del dolo perpetrato in suo danno dalla Avenue già nel momento in cui le fu resa nota l’esistenza della sentenzadi condanna a suo carico. Deduce la ricorrente che, per avvedersi del dolo perpetrato in suo danno dalla Avenue,fu necessario un lavorìo di collazione di vari atti e documenti, alcuni dei quali addirittura acquisiti solo lite pendente, attività che richiese un adeguato lasso di tempo.
N.R.G.: 3952/22 Camera di consiglio del 30 ottobre 2025 2.1. Il motivo è inammissibile per due ragioni. La prima ragione è che lo stabilire in quale preciso momento la parte soccombente in un giudizio civile possa avere acquisito conoscenza del dolo di controparte è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede. La seconda ragione è che l’ampia illustrazione del motivo trascura tuttavia di censurare la autonoma ratio decidendi con la quale la Corte d’appello ha ritenuto che gli atti compiuti dalla Avenue Capital, per quanto scorretti, fossero inidonei a trarre in inganno la controparte, che ebbe ogni possibilità di difendersi nel merito.
Questa seconda ratio decidendi, di per sé idonea a sorreggere la decisione, non è stata impugnata dalla CTNZ, il che rende irrilevante stabilire se il motivo in esame sia fondato o meno.
3. Sul terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo è prospettata la violazione degli articoli 112 e 395 c.p.c.. La ricorrente deduce che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di revocazione “dedotto espressamente da CTNZ nella comparsa conclusionale in primo grado”. Tale motivo di revocazione si può così riassumere: soltanto dopo la pronuncia della sentenza revocandala CTNZ venne a conoscenza del fatto che nel giudizio concluso da quella sentenza la parte attrice aveva sottaciuto al giudice il prezzo (euro 20.000) pagato dalla Avenue a titolo di corrispettivo per la cessione dei crediti vantati dalla MD nei confronti della società assicuratrice; se il giudice avesse potuto conoscere l’enorme sproporzione tra il prezzo della cessione e il valore del credito ceduto (5 milioni di euro) “avrebbe considerato la cessione inefficace e non avrebbe riconosciuto il diritto all’indennizzo fatto valere da Avenue”. 3.1.
Il motivo è inammissibile per la ragione già indicata al § 2.1, e comunque infondato. In primo luogo, infatti, la CTNZ ha trascurato di impugnare il capo di sentenzacol quale la Corte d’appello ha ritenuto che il sostenere in giudizio N.R.G.: 3952/22 Camera di consiglio del 30 ottobre 2025 una pretesa infondata non integra di per sé gli estremi del dolo revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c.. In secondo luogo omessa pronuncia non vi fu, perché il giudice di merito ha pronunciato sul motivo di revocazione con cui si deduceva il dolo della controparte, ritenendo quest’ultimo insussistente.
La circostanza, poi, che nel pervenire a tale conclusione il giudice non abbia analiticamente considerato tutti e ciascuno degli argomenti difensivi spesi dalla ricorrente non costituisce di per sé violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. 3, 29/01/2021, n. 2151; Cass. Sez. 2, 25/06/2020, n. 12652; Cass. Sez. 5, 02/04/2020, n. 7662).
4. La singolarità della vicenda; la non inappuntabile motivazione della sentenza revocanda; la condotta processuale (nel giudizio di merito) non del tutto irreprensibile della Avenue, costituiscono gravi ed eccezionali motivi che consentono la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello