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Ordinanza — n. 34922/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal arguing late opposition deadline based on delayed receipt of summons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34922/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Rosario Scuderi's appeal against a second-instance ruling that declared his opposition to a default judgment inadmissible due to a missed deadline. Scuderi argued the notification was ineffective because he had moved residences before the statutory ten-day period expired, claiming the deadline should have started only when he physically retrieved the letter. The court dismissed this claim, ruling that established case law dictates the notification is perfected ten days after mailing regardless of the recipient's actual retrieval, and that the appellant's argument contradicts binding Supreme Court precedents.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 641 c.p.c.: The notification of a default judgment is perfected for the recipient upon the expiration of ten days from the date of mailing the information letter, irrespective of whether the recipient has physically retrieved the letter from the post office.

Parole chiave

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default judgment notification opposition deadline receipt of summons post office retrieval civil procedure law notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
641 c.p.c.) l’opposizione proposta in data 1°/3/2012 da Rosario Scuderi al decreto ingiuntivo notificatogli exart. 140 c.p.c. da Antonino Scavo in data 10/1/2012.
Art. 641 c.p.c.
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Catania dichiarò improcedibile (siccome tardiva rispetto al termine di cui all’art. 641 c.p.c.) l’opposizione proposta in data 1°/3/2012 da Rosario Scuderi al decreto ingiuntivo notificatogli exart.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
art. 641 c.p
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Catania dichiarò improcedibile (siccome tardiva rispetto al termine di cui all’art. 641 c.p.c.) l’opposizione proposta in data 1°/3/2012 da Rosario Scuderi al decreto ingiuntivo notificatogli exart.
art. 140 c.p
641 c.p.c.) l’opposizione proposta in data 1°/3/2012 da Rosario Scuderi al decreto ingiuntivo notificatogli exart. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, n. 3/2010
Cass., n. 6089/2020
3/2010, la quale, nel caso di mancata ricezione della raccomandata informativa, identifica il momento del perfezionamento della notificazione con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della stessa(Cass., n. 6089/2020;
Cass., n. 19772/2015
Cass., n. 19772/2015; Cass.).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10209/2022 R.G. proposto da SCUDERI ROSARIO, domiciliato digitalmente ex lege,rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIA PULVIRENTI (PLVGRZ61T44E017Z); -ricorrente- contro SCAVO GIUSEPPE, SCAVO ROSARIA, ANDILORO CARMELINA, SCAVO NUNZIO, SCAVO VINCENZO; -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2070/2021 , depositata il 7/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2025dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Catania dichiarò improcedibile (siccome tardiva rispetto al termine di cui all’art. 641 c.p.c.) l’opposizione proposta in data 1°/3/2012 da Rosario Scuderi al decreto ingiuntivo notificatogli exart. 140 c.p.c. da Antonino Scavo in data 10/1/2012.

La Corte d’appello etnea confermò la decisione di primo grado, sul presupposto che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, al momento del ricevimento della cd. raccomandata informativa ovvero, comunque, decorsi dieci giorni dalla data della sua spedizione (nel caso di specie, avvenuta il 30/12/2011). Rosario Scuderi ha proposto ricorso di cassazione, affidato a un unico motivo. Carmelina Andiloro(già costituitasi in secondo grado quale erede di Antonino Scavo)è rimasta intimata. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 140 c.p.c., in ordine al momento di perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo opposto. Deduce il ricorrente la nullità della suddetta notificazione , siccome effettuata presso la “vecchia residenza sita in Mascali via A. Vespucci n. 6, invece il Sig. Scuderi era residente e dimorante dal 14.11.2011 a Villa D’Adda via Fossa n. 10” (pag. 8 del ricorso per cassazione). Il termine di cui all’art.641 c.p.c. si sarebbe dovuto computare, pertanto, dal 13/2/2012, data in cui lo Scuderi, fatto rientro a Mascali, aveva materialmente provveduto a ritirare la raccomandata dall’ufficio postale presso cui si trovava in giacenza.

Il motivo è destituito di fondamento. Come esattamente notato dalla sentenza d’appello, il ricorrente non deduce la nullità della notificazione, ma pretende di differirne il perfezionamento alla data nella qualeebbe materialmente a ritirare la raccomandata dall’ufficio postale, in patente contrasto con il consolidato orientamento venutosi a formare, nella giurisprudenza di legittimità, all’indomani de lla sentenza della Corte cost., n. 3/2010, la quale, nel caso di mancata ricezione della raccomandata informativa, identifica il momento del perfezionamento della notificazione con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della stessa(Cass., n. 6089/2020;

Cass., n. 19772/2015; Cass.). Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasti intimati Giuseppe, Rosaria, Nunzio e Vincenzo Scavo e Carmelina Andiloro. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in R