Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to improper document assembly and lack of factual review power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments based on document assembly and improper factual assessment. The appellant attempted to introduce a new issue regarding general access to documents using fragmented photocopies, while also challenging the lower court's finding of fault. The court ruled that the lower court's reasoning was sound and that the Supreme Court lacks the power to re-evaluate facts in this procedural context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n.1, n.3 c.p.c.; Art. 360 n.5 c.p.c.: The Supreme Court cannot admit appeals based on improperly assembled documents or re-evaluate factual findings where the lower court has already established fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10260/2023 R.G. proposto da: UNICREDIT FACTORING S.P.A., rappresentata e difes a dall'avvocato LAURA ALESSANDRA LODI -ricorrente- contro ASL ROMA 2, rappresentatae difesa dall'avvocato VITO IORIO unitamente all’avvocato CRINCOLI ROCCO GINO -controricorrente- nonché contro FENIG S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 905/2023 depositata il 15marzo 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal Relatore CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che:
Per quanto qui interessa, il Tribunale di Milano, con decreto ingiuntivo n. 31645/2017, intimava ad Asl Roma C - poi A s l Roma 2 - di corrispondere la somma di euro 12.408.497,18, oltre accessori, a Mediocredito Centrale S.p.A. - ora Unicredit Factoring S.p.A. - quale cessionaria dei relativi crediti nei confronti di Fenig S.r.l. L’Asl proponeva opposizione; nelle more del relativo giudizio, veniva pagata la somma di euro 7.080.359,76. Il Tribunale, con sentenza del 24 dicembre 2012, revocava il decreto e rigettava la domanda dell’opposta avente ad oggetto il pagamento d’ulteriore somma.
Unicredit Factoring proponeva appello, che la Corte d’Appello di Milano rigettava con sentenza del 27 ottobre 2016; in questo giudizio era intervenuta anche Fenig. Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2017 Unicredit Factoring impugnava la sentenza d’appello ex articolo 395, primo comma, nn.1, 2 e 3 c.p.c. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 16 maggio 2019, riteneva sussistente il dolo e ai sensi dell’articolo 395 n.1 revocava quindi la sentenza e condannava l’Asl a corrispondere a Unicredit Factoring la somma di euro 4.003.332,80 oltre interessi, dichiarando inammissibile l’intervento di Fenig nel giudizio d’appello e altresì inammissibile la domanda subordinata di condanna di Unicredit Factoring verso Fenig.
L’Asl proponeva ricorso per cassazione; si difendeva Fenig con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale. Con ord. 41792/2021 q uesta Corte accoglieva il secondo motivo del ricorso principale, negando perciò la sussistenza della fattispecie di cui all’articolo 395 n.1, non ricorrendone i requisiti, riteneva assorbito il ricorso incidentale, cassava la sentenza con rinvio per gli ulteriori motivi di revocazione che il giudice d’appello aveva dichiarato assorbiti dall’accoglimento,appunto, della fattispecie di cui all’articolo 395 n.1.
Riassunta la causa da Unicredit Factoring ed essendosi difese sia l’Asl sia Fenig, con sentenza del 15 marzo 2023 la Corte d’ A ppello di Milano , ritenuta rinunciata l’impugnazione di cui all’articolo 395 n.2 (sentenza, pagina 16), rigettava quella ex articolo 395 n.3 reputando che l’ignoranza di Unicredit Factoring relativa ai documenti su cui era stata fondata l’impugnazione per revocazione “non è difesa né da forza maggiore né da fatto dell’avversario, ma da colpa” di Unicredit Factoring stessa. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Unicredit Factoring propone ora ricorso per cassazione , affidato a due motivi , illustraticon memoria.
Resiste con controricorso l’AuslRoma 2. Ritenuto che: 1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del capo V della l. 241/1990 e dell’articolo 2 d.p.r. 180/2006 (“Regolamento recante disciplina di accesso ai documenti amministrativi”) per assenza di colpa della ricorrente in ragione della “mancata conoscenza del documento amministrativo del 20 maggio 2013 con protocollo n. C/30772 della ASL RM C ” (certificante i crediti de quibus) indicato da Fenig nella sua memoria di replica del 10 ottobre 2016, “anche in considerazione dell’impossibilità per il Factor di inoltrare la generica istanza di cui alla pec del 16. 11. 2016 prima dell’entrata in vigore del c.d. accesso civico generalizzato … introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97”.
Già la rubrica riassume chiaramente il contenuto del motivo, la cui illustrazione d’altronde (ricorso, pagine 13-27) include l’assemblaggio di più fotocopie di documenti (pagina 14, pagina 15, pagine 19-24). 1.2 L’introduzione della questione dell’accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. 97/2016 costituisce palesemente come oggetto un novum (come eccepisce anche la controricorrente, considerata la sua evidenza). Ciò conduce alla inammissibilità del motivo, tenendo in conto altresì che il resto del suo contenuto risulta formulato in base a documenti assemblati, incorrendo in altra specie di inammissibilità.
Non può d’altro canto sottacersi chela motivazione della corte territoriale, considerato il suo percorso di ampia e logica argomentazione, è ictu oculi adeguata alla ricostruzione della vicenda per giungere al diniego della fattispecie il cui vaglio era stato rimesso da questa Suprema Corte con l’ordinanza del 2021. 2.1 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo “con riferimento alla mancanza di congruità motivazionale della sentenza impugnata stante la non corretta ponderazione del fatto”.
In subordine alla precedente censura, si chiede altresì l’esercizio del “potere valutativo sulla congruità motivazionale” della sentenza qui impugnata perché, in questioni processuali, la Suprema Corte è anche il giudice del fatto e dunque pure “della sua corretta ponderazione” (come ribadito proprio in Cass. ord. 41792/2021). Segue, pertanto, una serie di argomentazioni sulla vicenda in termini fattuali. 2.2 Se è vero che, trattandosi di questioni processuali, la Suprema Corte non è limitata nel suo vaglio a scrutinare il puro diritto, dovendo invece tenere conto appieno della vicenda processuale, è parimenti vero che qui ciò porterebbe a vagliare sostanzialmente in toto l’operato del giudice di rinvio sulla fattispecie ex articolo 395 n.3 c.p.c. - che ne ha dato esito negativo -; e il giudice di rinvio, come già si è rilevato a proposito del primo motivo, in termini motivazionali ha ben spiegato, chiaramente e condivisibilmente, come abbia rinvenuto colpa nella condotta dell’attuale ricorrente.
A ben guardare, pertanto, con questo motivo si chiede, per pervenire a un’inversione dell’esito, una vera e propria ripetizione del giudizio operato dal giudice di rinvio, e, si ripete, adeguatamente reso e illustrato, generando in tal modo una censura inammissibile.
3. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilitàdel ricorso. La spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. La ricorrente va altresì condannata a pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente:
a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 20.200,00 ( di cui euro 20.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge;
b) della somma di euro 20.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di