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Ordinanza — n. 34912/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing; surrogation action not admissible in first cassation instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34912/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff lacked standing to file a surrogation action directly in the cassation instance. The plaintiff, a former lawyer of the bankrupt company, attempted to exercise the right of surrogation under Article 2900 of the Civil Code without first exhausting the appellate remedy. The court ruled that such actions require a factual investigation incompatible with the limited scope of a cassation review, which is restricted to legal conformity checks.

Regesto Legislator

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Art. 2900 c.c.; Art. 360 bis c.p.c.: The right of surrogation under Article 2900 of the Civil Code cannot be exercised for the first time via a cassation appeal if the action was not pursued in the appellate court or was exercised incorrectly there, as the surrogation action requires a factual inquiry exceeding the structural limits of a cassation judgment.

Parole chiave

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surrogation action lack of standing cassation admissibility judicial liquidation exhaustion of remedies procedure di ricorso credito contestato legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2900 c.c.
Art. 2474 c.c.
Art. 1418 c.c.
Art. 2358 c.c.
Art. 360 bis c.p.c.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. La spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
articolo 2900 c.c
Essendo stata negata tale autorizzazione, lo Scotti Camuzzi dichiarava di proporre il ricorso in surrogazione ai sensi dell’articolo 2900 c.c.
articolo 2358 c.c
nonché, per analogia, dell’articolo 2358 c.c.
art. 360 bis c.p
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-3, ord. 18105/2020
Cass. sez. 6-3, ord. 18105/2020, da ultimo tra gli arresti massimati, pone in rilievo che l’azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c.
Cass. sez. 3, 9233/2013
Cass. sez. 3, 9233/2013 e Cass.
Cass. sez. 3, 9747/1997
3, 9233/2013 e Cass. sez. 3, 9747/1997).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16812/2023 R.G. proposto da: SCOTTI CAMUZZI SERGIO, rappresentato e difeso da sé stesso unitamente all’avvocato ALBERTO ERNESTO SCOTTI CAMUZZI -ricorrente- contro UNIABITA SOC. COOP., rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO RIZZO unitamente all’avvocato MATTEO AMBROSOLI -controricorrente- nonché contro ESTATE SRL FALLIMENTO I VIAGGI DEL VENTAGLIO RESORTS VENTAGLIO REAL, HEBA VACANZA SRL IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 230/2023 depositata il 25gennaio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal RelatoreCHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 230/2023, respingeva l’appello proposto da Heba Vacanza S.r.l. in liquidazione avente ad oggetto la sentenza n. 2772/2021 con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato le sue domande presentate nei confronti di Auprema soc. coop., poi Uniabita soc. coop., chiamata in causa essendo fallita I Viaggi del Ventaglio Resorts S.r.l. Avverso tale sentenza della corte di merito propone ora ricorso per cassazione il signor Sergio Scotti Camuzzi -il quale era stato il difensore in primo e in secondo grado di Heba Vacanza-, esponendo in premessa che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 212/2023, pubblicata il 30 marzo 2023, aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di Heba Vacanza, la cui curatrice aveva poi chiesto al Giudice Delegato l’autorizzazione di ricorrere per cassazione avverso la sentenza n. 230/2023 della Corte d’appello di Milano.

Essendo stata negata tale autorizzazione, lo Scotti Camuzzi dichiarava di proporre il ricorso in surrogazione ai sensi dell’articolo 2900 c.c. rispetto alla società in liquidazione giudiziale, essendone creditore, come risulterebbe dal progetto di stato passivo depositato dalla curatrice appunto nella procedura di liquidazione giudiziale di Heba Vacanza. Cooperativa Uniabita si difende con controricorso. Il ricorrente ha poi depositato memoria. Ritenuto che:

1. Il ricorso contiene un unico motivo - violazione e falsa applicazione degli articoli 2474 e 1418 c.c. nonché, per analogia, dell’articolo 2358 c.c. –e conclude impetrando la cassazione e la decisione nel merito. In particolare, il ricorrente -a pagina 15 del ricorso - conclude dichiarando che “conosce i precedenti giudizi resi da codesta Ecc.ma Corte che contrastano con il presente ricorso in surrogazione di Heba, sia per l’aspetto processuale (deponendo per la sua inammissibilità), sia per l’aspetto sostanziale, deponendo per il suo rigetto nel merito”, ma che nonostante ciò “confida” che per “la delicatezza delle questioni - che per la parte processuale coinvolgono problemi di conformità costituzionale e per la parte di merito implicano problemi fondamentali di interpretazione della legge (anche alla luce delle direttive di diritto comunitario)” - questa Suprema Corte compia “un riesame” della sua giurisprudenza, allo scopo rimettendo la causa alle Sezioni Unite.

2. La causa si risolve proprio con il riconoscimento del difetto di legittimazione del ricorrente, seguendo ben chiari i precedenti in tal senso. Cass. sez. 6-3, ord. 18105/2020, da ultimo tra gli arresti massimati, pone in rilievo che l’azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c. non può essere esaminata la prima volta tramite ricorso per cassazione “omisso medio”, cioè quando non sia stata esercitata nella precedente sede d’appello oppure quando vi sia stata esercitata erroneamente, non essendo meramente rappresentativa –vale a dire, conferente al soggetto che vuole avvalersene la facoltà di inserirsi nel processo per un sottostante rapporto, totalmente indifferente per il soggetto verso il quale la domanda è rivolta-, bensì essendo l’esercizio di un potere (tramite proprio l’esercizio della relativa azione) il cui accertamento processuale il giudice deve compiere, e che presuppone un’indagine di fatto non rientrante nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità, poiché tale giudizio, a differenza di quello d’appello, arreca un effetto devolutivo delimitato, che non consente una nuova valutazione del merito della causa, bensì solo la verifica della conformità alla legge (processuale o sostanziale) della impugnata decisione di merito (conformi:

Cass. sez. 3, 9233/2013 e Cass. sez. 3, 9747/1997). Il riferimento alla Costituzione e al diritto unionale è assolutamente genericoe si appalesa del tutto ultroneo.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. La spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del c