Cassation court dismisses appeal as inadmissible for proposing alternative factual reconstructions on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Zelinda Borella's appeal inadmissible, ordering her to pay costs and fines. The appellant argued that the appellate court erred in rejecting her claim regarding the nature of a guarantee clause, but the court found her arguments proposed an alternative factual reconstruction. Since the lower court had already established facts and the appellant refused to accept them, the court ruled that such alternative reconstructions are not admissible in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 96, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine alternative factual reconstructions proposed by the appellant against the appellate court's established findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16823/2024R.G. proposto da Zelinda BORELLA,quale erede di Antonio Battaglia, rappresentat a e difesadall'Avv. Pietro Adamo, come da procura in calce al ricorso , ex legedomiciliata presso il domicilio digitale indicato ; -ricorrente- contro SPECIAL GARDANT S.P.A., con Socio Unico , i n persona del rappresentante legale pro tempore, nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l.- succeduta a Credito Fondiario Spa - , rappresentatae difesa dall’Avv. Vittorio Giacobbe , giusta procura in Oggetto:Revocatoria ordinaria – PDA – Opposizione – Inammissibile.
CC 17.10.2025 Ric. n. 16823/2024 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi calce al controricorso,ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato; - controricorre nte - nonchè Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 457/2024, emessa dalla Corte di appello di Messina pubblicata in data 13maggio 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre2025 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi . Ritenuto che 1. Consentenza n. 294/2020 il Tribunale di Messina rigetta va l’opposizione proposta da Antonio Battaglia, de cuius , dante causa dell’odierna ricorrente, nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena avverso il decreto ingiuntivo n. 1325/2013, confermando la statuizione di condanna del predetto opponentea pagare alla banca opposta la somma di euro 256.724,30, oltre interessi legali dal 1 ° aprile 2013 sul saldo debitore del conto corrente n. 10714Y e dal 24 aprile 2013 sul saldo relativo ai rapporti di anticipazione, nonché le spese liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre allespese di lite e quelle dic.t.u.;
2. l a Corte d’ A ppello di Messina , con la sentenza qui impugnata, ha respintol’impugnazione proposta da Zelinda Borrella in qualità di erede dell’originario opponentee confermato lasentenza di primo grado;
3. a vverso la sentenza d ella Corte d’ appello di Messina ha proposto ricorso per cassazioneZelinda Borrella sorretto da quattro motivi di ricorso; ha resistito con controricorso Special Gardant s.p.a., nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l. - succeduta a Credito Fondiario Spa -;sebbene intimata Banca Monte CC 17.10.2025 Ric. n. 16823/2024 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi dei Paschi di Siena Spa non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità;
4. E’ stata formulat a proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022; 4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione in data 11 maggio2025; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente hadepositato memoria. Considerato che 1. V a pregiudizial mente dichiarato che il ricorso è procedibile; sebbene la ricorrente in ricorso dia atto che la sentenza di appello le è stata notificata in data 15 maggio 2024, la notifica del ricorso è stata comunque effettuata in data 12 luglio 2024, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 13 maggio 2024 e, pertanto , come già più volte affermato da questa Corte, quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi , nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass.
Sez. 6 – 3 , 10/07/2013 n. 17066 ; da ultimo, Cass. Sez. 5, 29/07/2025 n. 21749); 3.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 del contratto di fideiussione in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per avere il Giudice di appello ritenuto fondata e conseguentemente applicato la clausola a prima richiesta”; nello specifico , la ricorrente osserva che per qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia è necessario che il contratto preveda CC 17.10.2025 Ric. n. 16823/2024 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi espressamente l’inciso “senza eccezioni” o quantomeno neghi, in deroga all’art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore e che nel contratto in esame ne ll’art. 7 , comma 1,del contratto di fideiussione sottoscritto dal fideiussore nel 2003, il suddetto articolo si limita, come testualmente citato dacontroparte nel proprio atto di costituzione nel giudizio di primo grado, a richiedere al fideiussore di“pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione deldebitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”;il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce alla figura della fideiussione, né, tantomeno, dalla disciplina dell’escussione della garanzia, per cui la trascritta disposizione contrattuale è evidentemente riferita alle modalità dell’escussione e ai tempi del pagamento da partedel garante, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili.
4. C on il secondo motivo, la ricorrente denunzia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del contratto di fideiussione in relazione all’art.360 primo comma n. 3 per non avere il Giudice di appello riconosciuto la nullità dell’art.8 del contratto in relazione all’art. 2, comma 2, lettera a)della legge n. 287/1990.”; in particolare, osserva che la clausola di sopravvivenza contenuta nell’art. 8 addossa al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, venendo così meno il carattere accessorio tipico dell’obbligazione fideiussoria; lamenta che il collegamento tra la prima parte dell’art. 8 e l’art. 7, comma 1 , operato dalla Corte di merito consente di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa,facendo venire meno il carattere accessorio tipico dell’obbligazione fideiussoria, sostiene, CC 17.10.2025 Ric. n. 16823/2024 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi invece, che la nullità che coinvolge l’art.8 nel suo integrale contenuto svuota di conseguenza di valore il collegamento operato con l’art. 7,comma 1, e non fa venir meno il carattere accessorio della garanzia; a rafforzare questa interpretazione , l’art. 7 del contratto in esame prevede che il pagamento del fideiussore avvenga a semplice richiesta scritta. Di contro, la stessa clausola non contempla alcuna rinuncia ( né tantomeno la contempla il successivo art.
8) del garante , che una volta adempiuto , può domandare in unsuccessivo momento la ripetizione delle somme sulla base delle eventuali eccezioni che possaproporre in relazione al rapporto principale, operando come una clausola solve et repete, non tale da far venire meno il vincolo di accessorietà tra obbligazionedel debitore principale e obbligazione del garante. 4.1.I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di connessione,sono inammissibili; pur censurando l’interpretazione offerta dai giudici del merito di due clausole del contratto di garanzia, la ricorrente non ne riporta il contenuto né prospetta la violazione di una specifica tra le varie regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 -1371 cod.civ., contravvenendo a quanto impostole dal canone di cui all’art. 366, comma 6,c.p.c.; giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità « questa Corte può sindacare soltanto il rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri legali dettati per l’interpretazione dei contratti: ma va da sé che essendo tali criteri molteplici e diversi, basati su criteri soggettivi (artt. 1362 1365) e oggettivi (art. 1366 - 1371), è onere del ricorrente prospettare quale, tra questi criteri, sia stato violato dal giudice di merito.
Se così non fosse, si perverrebbe all’assurdo che qualunque ricorrente potrebbe limitarsi a dedurre “l’interpretazione di questo contratto è sbagliata, trovi la Corte quella corretta”, e ne resterebbero CC 17.10.2025 Ric. n. 16823/2024 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi svisati il fondamento stesso e lo scopo del giudizio di legittimità» (Cass. Sez. 3,26/ 07 / 2024 n. 20935 ) ; imotivi di ricorso in esame , così come formulati , attengono sostanzialmente aprofili di fatto, e risultano volti a sollecitare da parte di questa Corte un nuovo giudizio di meritoinammissibile in questa sede, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161;
Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499);
5. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denunzia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. in relazione all’art. 360 primo comman. 3 per non avere il Giudice di appello riconosciuto la nullità della clausola disopravvivenza.”; 5.1.il motivo è inammissibile; non sussiste la violazione lamentata, atteso che la Corte d’appello ha espressamente considerato la clausola di sopravvivenza affermandone la nullità, ma contrariamente a quantoassume la ricorrente, il giudice del gravame ha escluso che detta clausola, pur contenuta nel contratto de quo, esaurisse il contenuto della pattuizione, essendo la garanzia prestata dal dante causa dell’odierna ricorrente, “astratta e autonoma” , dichiarazione questa non colpita dagli effetti della invalidità della clausola di sopravvivenza (pag. 9 della sentenza impugnata); pertanto, parte ricorrente pretende una ricostruzione alternativa rispetto a ll’accertamento effettuato dal Giudice d’appello,non ammissibile in questa sede;
CC 17.10.2025 Ric. n. 16823/2024 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi 6.con il quarto motivo la ricorrente denunzia la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 per non avere il Giudice di appello riconosciuto la decadenza della convenuta dall’escussione della garanzia prestata”e contesta, la ritenuta natura autonoma della garanzia, sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto, il contratto de quo costituisca una fideiussione; parte ricorrente, con il motivo in esame, prospetta una ricostruzione alternativa rispetto al compiuto accertamento effettuato dal giudice d’appello, non ammissibile in questa sede; per essere stato il presente giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380-biscod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4 comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass.
Sez. U, 27/12/2023 n. 36069); va, pertanto, disposta –ai sensi di questi ultimi commi della previsione appena richiamata – la condanna della ricorrent e al pagamento delle somme sia in favore del controricorrente sia in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna la ricorrente al pagamento in favore dell a part e controricorrente :
a) delle spese dl giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 6.200,00( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge;b) della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrenteal pagamento della somma di e uro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali CC 17.10.2025 Ric. n. 16823/2024 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con