Italian Supreme Court dismisses appeal regarding energy excise tax reimbursement and litigation costs allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected ENEL Energia's cassation appeal against a lower court ruling that ordered ENEL to reimburse Ti Esse for overpaid energy excise taxes. The court found the appellant's arguments regarding the validity of the tax provision and the specific purpose of the surcharge to be unfounded, citing a consistent line of precedent. Consequently, the appeal was dismissed, and the litigation costs were ordered to be fully compensated between the two parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2033 c.c.: The Supreme Court dismisses appeals alleging violation of law when the lower court correctly applied established jurisprudence regarding the existence of objective unjust enrichment in tax reimbursement cases, even following constitutional invalidation of the underlying norm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14089/2024 R.G. proposto da : ENEL ENERGIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO D'ERCOLE; -ricorrente- contro TI ESSE SRL,in persona del rappresentante in atti indicato , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato SARA SIGNORINI; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3101/2024 depositata il 02/05/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal la ConsiglieraANTONELLA PELLECCHIA.
FATTI DI CAUSA 1.Per quanto qui ancora rileva, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3101 del 3 maggio 2024, ha rigettato l’impugnazione proposta da ENEL Energia S.p.A. (di seguito, ENEL) avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 13 luglio 2021, resa all’esito di giudizio sommario di cognizione, con la quale la società era stata condannata a corrispondere a Ti Esse S.r.l. l’importo di euro 113.032,83, quale rimborso delle somme versate da quest’ultima a titolo di accise sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 511 del 1988, convertito nella l. n. 20 del 27 gennaio 1989, dedotte come indebitamente pagate ai sensi dell’art. 2033 c.c. 2.Avverso tale sentenza ENEL propone ricorso per cassazione, articolando 4 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Ti Esse S.r.l. 3.Il ricorso è stato quindi chiamato all’odierna adunanza, per la quale la ricorrente ha depositato memoria e in esito alla quale il collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2033 cod. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto sussistente l’indebito oggettivo. 4.2.Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. in relazione all’art. 6 comma 1 d.l. n. 511 del 1988 e dell’art. 1 par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE, dell’art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell'art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) e dell'art. 19 TUEL, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto assente la finalità specifica perseguita dall’addizionale all’accisa sull’energia elettrica. 4.3.
Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e segnatamente dell'art. 6 comma 1 d.l. n. 511 del 1988, della direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE, e degli artt. 11 e 117 Cost.: inesistenza potere di disapplicazione del giudice interno e compatibilità tra l’ordinamento interno e il diritto unionale fino al 31 marzo 2010. 4.4. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio. 5.I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
Su una vicenda pienamente sovrapponibile è infatti intervenuto, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento - operata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito nella l. n. 20 del 27 gennaio 1989, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 - un consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13742, 16992, 16993, 17642, 17643, 17645, 24928, 24929, 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055 del 2025).
È pertanto sufficiente, ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. c.p.c., richiamare integralmente la motivazione di Cass. n. 13740/2025, cui il Collegio intende dare continuità, per giustificare il rigetto dei primi tre motivi di ricorso, con conseguente correzione della motivazione della sentenza impugnata nei limiti qui indicati. 6.Il quarto motivo è, invece, manifestamente infondato, poiché non vi è mai diritto della parte soccombente a vedersi compensare le spese di lite, restando discrezionale e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità, il mancato esercizio del relativo potere da parte del giudice del merito.
7. Il ricorso va, così, complessivamente rigettato (intesa come opportunamente corretta la motivazione della gravata sentenza) e le spese del presente giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte al riguardo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art