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Ordinanza — n. 34866/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34866/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34866/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29445/2022 R.G. proposto da FABIANO GEMMA MARIA GERARDA, elettivamente domiciliata in ROMA alla via VELLETRI n . 21, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LORENZO (MZZLNZ46R04G496L) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAMORTE NICOLA (LMRNCL69A06H795J) e LAURO GIOVANNI (LRAGNN78S11F839R) , con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREOTTOLA FRANCESCO (NDRFNC76B19A509H), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente – nonchécontro UNIPOLSAI S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1962/2022depositata il 6/05/2022 .

Regesto Legislator

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artt. 161 c.p; Ordinanza — n. 34866/2025 — snciv · Corte di Cassazione: III) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1227, 2043 e 2051 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. L a censura si incentra sulla ritenuta insussistenza , da parte della Corte territoriale,del nesso causale tra la buca nella quale aveva posto il piede la Fabiano e la successiva caduta; R.g. n. 29445 del 2022. Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle IV) violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per travisamento dei fatti e delle prove e grave travisamento dei fatti processuali incidenti sulla legittimità del processo.

Parole chiave

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azione di responsabilità difetto di responsabilità comunale responsabilità previdenziale obbligo di restituzione caso di garanzia bancaria rimborso dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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artt. 161 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti: I) violazione e falsa applicazione degli artt. 161 c.p.c., 190 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29445/2022 R.G. proposto da FABIANO GEMMA MARIA GERARDA, elettivamente domiciliata in ROMA alla via VELLETRI n . 21, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LORENZO (MZZLNZ46R04G496L) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAMORTE NICOLA (LMRNCL69A06H795J) e LAURO GIOVANNI (LRAGNN78S11F839R) , con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREOTTOLA FRANCESCO (NDRFNC76B19A509H), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente – nonchécontro UNIPOLSAI S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1962/2022depositata il 6/05/2022 .

R.g. n. 29445 del 2022. Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/09/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Gemma Fabiano cadde,su una strada del Comune di San Sossio Baronia, intorno alle ore dodici antimeridiane del 19/08/2009 e riportò lesioni alla gamba sinistra. La Fabiano, asserendo che nel manto stradale vi era una buca nella quale ella pose il piede sinistro, convenne in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino, successivamente accorpato al Tribunale di Benevento, che, autorizzata la chiamata in causa di Unipol S.p.a., quale assicuratrice dell’ente territoriale, sentiti i testi di parte attrice e di parte convenuta ed espletato l’interrogatorio formale della Fabiano, disposta ed espletata consulenza medico legale di ufficio, con sentenza n. 80 del 1/02/2017, accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo un concorso di colpa del 50% in capo alla F abiano e condannava il Comune al risarcimento del danno, liquidato nella detta percentuale in euro 37.084,00 oltre accessori dalla sentenza e manleva a carico dell’UnipolSai S.p.a.

Il Comunedi San Sossio Baronia propose appello. La Fabiano si costituì nella fase d’impugnazione e propose appello incidentale, al fine di sentire accertata l’esclusiva responsabilità del Comune. In fase d’impugnazione si costituì anche la compagnia assicuratrice che contestò sia la sentenza nei capi favorevoli alla Fabiano che la propria condanna in via di manleva. La Corte d’appello di Napoli ha, con la sentenza n. 1962 del 6/05/2022, dichiarato nulla la sentenza di primo grado, per mancata discussione orale, richiesta ritualmente dal difensore del Comune al Tribunale e ha proceduto a un nuovo giudizio di merito, pervenendo al rigetto della domanda formulata dalla Fabiano in primo grado, R.g. n. 29445 del 2022.

Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle gravando la stessa delle spese del doppio grado sia nei confronti dell’ente pubblico territoriale che della compagnia assicuratrice. Gemma Fabiano propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Risponde con controricorso il Comune di San Sossio Baronia. Unipol S.p.a. è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/09/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisone e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti: I) violazione e falsa applicazione degli artt. 161 c.p.c., 190 c.p.c. e 281 quinquies c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.per avere la Corte d’appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, nonostante non fosse stato allegato né provato alcun pregiudizio subito dal Comune di San Sossio, che ne aveva fatto richiesta, dalla mancata discussione orale della causa; II) violazione e falsa applicazione degli artt. 183,sesto comma c.p.c. e 115 c.p.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, numero 3 c.p.c.La censura si incentra sull’avere la Corte territoriale deciso la causa sulla base delle circostanze di fatto tardivamente indicate dal Comune con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., e senza adeguata valutazione della mancata specifica contestazione da parte del Comune delle circostanze fattuali precisate nell’atto di citazione con conseguentevizio della sentenza.

III) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1227, 2043 e 2051 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. L a censura si incentra sulla ritenuta insussistenza , da parte della Corte territoriale,del nesso causale tra la buca nella quale aveva posto il piede la Fabiano e la successiva caduta; R.g. n. 29445 del 2022. Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle IV) violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per travisamento dei fatti e delle prove e grave travisamento dei fatti processuali incidenti sulla legittimità del processo.

Il motivo censura la sentenza della Corte territoriale in relazione alla valutazione del materiale istruttorio e segnatamente della svalutazione delle testimonianze dei testi che avevano assistito all’inciampo e alla caduta della Fabiano. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse della Fabiano, in quanto se pure la censura che esso propone fosseaccolta la sentenza di appello non sarebbe inficiatain alcun modo, in quanto comunque la Corte territoriale ha proceduto a un nuovo giudizio, con integrale rivalutazione del materiale istruttorio, sulla quale si tornerà in seguito,al quale avrebbe comunque potuto procedere anche se la sentenza di primo grado non fosse, come invece è stato, stata dichiarata nulla.

Ciò a prescindere dalla circostanza che effettivamente la discussione orale non venne tenuta, nonostante, e tanto è incontroverso, il difensore del Comune di San Sossio ne avesse fatto rituale richiesta. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato (Cass. n. 21332 del 30/07/2024e in precedenza Cass. n. 8525 del 6/05/2020) che la deduzione di fatti secondari, nella specie di segno contrario ai fatti principali, in quanto volti a smentire le modalità dell’accaduto rappresentate in atto di citazione,può avvenire anche con la memoria istruttoria di cui all’art. 183, sesto comman. 2, c.p.c. in quanto l'allegazione dei dett i fatti secondarinon è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.

A tanto deve aggiungersi che, alla stregua dei p a ss i degli atti processuali della prima fase di merito la contestazione operata dal Comune di San Sossio, nel proprio scritto difensivo, non R.g. n. 29445 del 2022. Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle venne ritenuta dal Tribunale carente di specificità atteso che la difesa della Fabiano non venne esonerata dalla prova dell’evento e delle sue specifiche modalità e la verifica dell’insussistenza della non contestazione è stata adeguatamente condivisa, almeno per implicito, dalla Corte territoriale, il cui accertamento di fatto non è, in questa sede, utilmente censurabile.

Ciò in quanto , come pure affermato da questa Corte (Cass. n. 27490 del 28/10/2019 e Cass.n. 4249 del 16/03/2012), ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, come accaduto nella specie, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile. Il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto essi sono strettamente connessi, poiché entrambi vertenti sul nesso causale e sulla prova di esso, e comunque sulla prova dell’accaduto ossia dell’evento di danno.

Essi sono inammiss i bili in quanto, al di là della formale intestazione, segnatamente del terzo motivo, quale violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., tendono entrambi a ottenere una diversa valutazione del compendio istruttorio, asseritamente non idoneamente valutato dal giudice d’appello, che avrebbe privilegiato, nell’effettuare la ricostruzione dei fatti, una determinata visuale, ossia quella dei testimoni sentiti a istanza del Comune e che non erano presenti alla caduta della Fabiano ma erano intervenuti successivamente e avevano cercato di soccorrerla.

Deve, in questa sede, ribadirsi (Cass. n. 331 del 13/01/2020) che il sindacatodi questa Corte è ristretto alla facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al R.g. n. 29445 del 2022. Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.Nella specie la Corte d’appello ha, con coerente motivazione, ritenuto di accordare la preferenza alle deposizioni testimoniali di testi estranei all’ambito familiare della Fabiano, ritualmente indicati, giusta quanto sopra scritto in relazione al secondo motivo di ricorso, a prova contraria con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma,n.2 c.p.c. e le ha correlate alle risposte, o mancate risposte, della Fabiano all’interpello.

A tanto consegue chela valutazione di attendibilità in ordine alla ricostruzione del fatto non è incrinata dalle censure della ricorrente. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processualesvolta e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di Unipol S.p.a., che non ha svolto attività difensiva. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4. 000,00 R.g. n. 29445 del 2022. Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso