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Ordinanza — n. 34858/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient factual description and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34858/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ferrostrade S.R.L. inadmissible without examining the merits of the substantive arguments. The appellant failed to provide adequate factual details regarding the execution proceedings and the specific grounds for their opposition to the eviction order. Consequently, the Court ruled that the lack of clarity prevented a proper review of the lower court's decisions.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to provide sufficient factual elements to identify the object of the execution and the specific grounds of the opposition, rendering the review of the merits impossible.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient factual description execution proceedings usucapion defense procedural defects titolo di rigetto dell'opposizione impugnazione di decisioni amministrative impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
97/2001; parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
7025; Cass.13/11/2018, n.
art. 345 cod. proc. civ
Considerato che il ricorso è affidato a tre motivi; il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.
art. 1141 cod. civ
«ha dato atto della presenza di un giudizio di usucapione tutt’ora pendente, nel quale vengono ricomprese tre delle quattro particelle oggetto di rilascio»; il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
in relazione all’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 08/20/2023, n. 3836
Raffaele Rossi provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass.
Cass. 08/03/2022, n. 7579
3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass.
Cass. 03/11/2020, n. 24432
7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass.
Cass. 12/03/2020, n. 7025
24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n.
Cass. 13/11/2018, n. 29093
Cass. 28/05/2018, n. 13312
29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n.
Cass. 24/04/2018, n. 10072
Cass. 03/02/2015, n. 1926
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9548/2022R.G. proposto da FERROSTRADE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Fino -ricorrente - contro LORENA VOLPE, NELLA QUALITA’ DI CUSTODE GIUDIZIARIO NOMINATO NELLA PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE R.G.ES. 97/2001 DEL TRIBUNALE DI MATERA-intimata - avverso la sentenza n. 621 /202 1 del la CORTE DI APPELLO DI POTENZA, pubblicata il giorno 6 ottobre 2021; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 8 ottobre2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Rilevato che la Ferrostrade s.r.l. dispiegò opposizione avverso l’atto di precetto per il rilascio di alcuni immobili (segnatamente terreni ubicati nel Comune di Policoro) nei suoi confronti intimato da Sandra Iacovone, OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 9548/2022 Cons. est. Raffaele Rossi custode giudiziario nominato nelle procedure di espropriazione immobiliare iscritte alR.G.Es. n. 97/2001 e n. 47/2007 del Tribunale di Matera, promosse in danno di Ottavio e Gaetano Ferrara; dedusse, per quanto ancora controverso, l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà sugli immobili; l’opposizione, qualificata all’esecuzione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ., è stata disattesa nei due gradi di merito del giudizio; ricorre per cassazione la Ferrostrade s.r.l., per tremotivi; non sono state svolte difese nel giudizio di legittimità da Lorena Volpe, cui il ricorsoè stato notificato nella qualità di custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva R.G.Es. n. 97/2001; parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che il ricorso è affidato a tre motivi; il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e degli artt. 2910 e 1346 cod. civ., critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’individuazione delle particelle possedute animo domini operata nell’atto di appello come un ampliamento non consentito del tema di indagine, senza considerare che sin dal primo grado di giudizio la Ferrostrade s.r.l. «ha dato atto della presenza di un giudizio di usucapione tutt’ora pendente, nel quale vengono ricomprese tre delle quattro particelle oggetto di rilascio»; il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 cod. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., censura la pronuncia per aver ritenuto necessario l’invio di una disdetta da parte dei proprietari per il mutamento della detenzione in possesso ai fini della usucapione e per non aver valutato lo «stato di comunione ereditaria all’interno della compagine di Ferrostrade»; r.g. n. 9548/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi il terzo motivo lamenta «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto la Corte di appello ha affermato inconciliabilmente di opporsi alla riunione tra il giudizio di usucapione e quello odierno perché l’uno estraneo all’oggetto del pignoramento per poi compiere un’istruttoria solo documentale sull’usucapione atta ad escluderla, rigettato le richieste di prova con motivazione solo apparente in particolare con riferimento alla c.t.u. –art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.»; il ricorso è nella sua interezza inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dalgiudice di merito; al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al r.g. n. 9548/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926); nella specie, nel ricorso in scrutinio, inadeguata (e comunque non sufficiente a somministrare gli elementi occorrenti per la decisione sull’impugnazione di legittimità) risulta l’illustrazione: (i) della natura, della genesi e dell’oggetto del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto (si riferisce genericamente di una «ordinanza di rilascio», senza null’altro puntualizzare); (ii) del contenuto dell’atto di precetto: in particolare, dei cespiti dei quali era stato intimato il rilascio; (iii) dei motivi articolati con l’atto di opposizione all’esecuzione preventiva: segnatamente, dell’oggetto della dedotta usucapione e dei fatti integrativi del così allegato titolo di acquisto (a quanto trascritto in ricorso, nell’atto di opposizione si faceva unicamente menzione della pendenza di un separato giudizio di usucapione); (iv) delle doglianze sollevate con l’atto di appello; la evidenziata lacunosità - in uno alla modalità di deduzione dei motivi, connotati dal confuso affastellamento di questioni processuali e sostanziali e diretti, al fondo, a sollecitare un riesame delle emergenze istruttorie –restituisce alla Corte di legittimità una rappresentazione di irrimediabile vaghezza in ordine all’oggetto della esecuzione in parola, che preclude lo scrutinio sul merito delle censure articolate; tanto esime– quantomeno, in ossequio al criterio della ragione più liquida – da l verificare la corretta instaurazione del contraddittorio in sede di legittimità, invero dubbia per aver parte impugnante rivolto il ricorso, senza allegare documenti giustificati al riguardo, al custode giudiziario individuato in una persona fisica (Lorena Volpe) diversa da r.g. n. 9548/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi quella (Sandra Iacovone) che nella sentenza impugnata viene indicata ed accertata (pag. 4, § 4) ricoprire detta carica; il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese la parte intimata; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 ; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrent e dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso princip