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Decreto — n. 34835/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34835/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34835/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4806/2024 R.G. proposto da: SCALIGERA BASKET VERONA SSRL, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA MANZI unitamente all’avvocato GIORGIO BARIANI -ricorrente- contro COMUNE DI VERONA, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO MORETTO unitamente all’avvocato GIOVANNI MICHELON -controricorrente- nonché contro SOLORI S.P.A. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.1577/2023 depositata il 18/07/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, nella quale si assume l’intervenuta transazione della lite fra ricorrente e resistente; considerato che vi si dichiara di allegare la transazione assumendosi che le spese sarebbero state compensate; rilevato che l’allegato non è leggibile e considerato, tuttavia, che parte resistente non ha svolto repliche, il che consente comunque di considerare veritiera l’allegazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 34835/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: SCALIGERA BASKET VERONA SSRL, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA MANZI unitamente all’avvocato GIORGIO BARIANI -ricorrente- contro COMUNE DI VERONA, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO MORETTO unitamente all’avvocato GIOVANNI MICHELON -controricorrente- nonché contro SOLORI S.P.A. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.1577/2023 depositata il 18/07/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, nella quale si assume l’intervenuta transazione della lite fra ricorrente e resistente; considerato che vi si dichiara di allegare la transazione assumendosi che le spese sarebbero state compensate; rilevato che l’allegato non è leggibile e considerato, tuttavia, che parte resistente non ha svolto repliche, il che consente comunque di considerare veritiera l’allegazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;

Parole chiave

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memoria illeggibile documenti attendibili riapertura della pratica censura dell'apprezzamento delle prove prova facilitata carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
Numero registro generale 4806/2024 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 34835/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4806/2024 R.G. proposto da: SCALIGERA BASKET VERONA SSRL, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA MANZI unitamente all’avvocato GIORGIO BARIANI -ricorrente- contro COMUNE DI VERONA, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO MORETTO unitamente all’avvocato GIOVANNI MICHELON -controricorrente- nonché contro SOLORI S.P.A. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.1577/2023 depositata il 18/07/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, nella quale si assume l’intervenuta transazione della lite fra ricorrente e resistente; considerato che vi si dichiara di allegare la transazione assumendosi che le spese sarebbero state compensate; rilevato che l’allegato non è leggibile e considerato, tuttavia, che parte resistente non ha svolto repliche, il che consente comunque di considerare veritiera l’allegazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;

Numero registro generale 4806/2024 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 34835/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. nel rapporto processuale fra parte ricorrente resistente le spese possono compensarsi stante quanto rilevato prima circa la sussistenza della transazione, mentre, nel rapporto processuale fra ricorrente ed intimata, l’indefensio di quest’ultima esclude che possa provvedersi sulle spese;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese nel rapporto processuale fra ricorrente e resistente. Così deciso in Roma, il 24/12/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 4806/2024 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 34835/2025 Data pubblicazione 30/12/2025